Art. 11. Qualora il versamento dei contributi al Fondo avvenga oltre un mese dalla scadenza di ciascun trimestre, ma entro i dodici mesi successivi a quello in cui e' sorto l'obbligo del versamento stesso, le aziende sono tenute alla corresponsione dell'interesse di mora calcolato ad un saggio superiore di una unita' a quello ufficiale di sconto, ed in ogni caso non inferiore al 6 per cento in ragione di anno, dalla scadenza del trimestre al quale i contributi si riferiscono. Qualora il versamento venga effettuato oltre il predetto termine, i contributi di cui ai punti 1) e 2) del precedente articolo debbono essere calcolati con le aliquote in vigore nei periodi ai quali i contributi stessi si riferiscono e sulla base dell'ultima retribuzione mensile percepita dall'iscritto alla data dell'accertamento dell'emissione. In ogni caso e' dovuta una somma; non inferiore allo importo dei contributi calcolati nella misura e sulle retribuzioni relative al periodo con i contributi stessi si riferiscono, maggiorati dell'interesse di mora. Qualora i contributi dovuti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti siano prescritti ai sensi delle norme, sull'assicurazione stessa e' devoluta al Fondo, in aggiunta ai contributi di cui ai precedenti commi; una somma pari al doppio dell'importo dei contributi prescritti relativi alla predetta assicurazione obbligatoria.