Art. 11. 
 
  Qualora il versamento dei contributi al Fondo avvenga oltre un mese
dalla  scadenza  di  ciascun  trimestre,  ma  entro  i  dodici   mesi
successivi a quello in cui e' sorto l'obbligo del versamento  stesso,
le aziende sono tenute alla  corresponsione  dell'interesse  di  mora
calcolato ad un saggio superiore di una unita' a quello ufficiale  di
sconto, ed in ogni caso non inferiore al 6 per cento  in  ragione  di
anno,  dalla  scadenza  del  trimestre  al  quale  i  contributi   si
riferiscono. 
  Qualora il versamento venga effettuato oltre il predetto termine, i
contributi di cui ai punti 1) e 2) del  precedente  articolo  debbono
essere calcolati con le aliquote in vigore nei  periodi  ai  quali  i
contributi  stessi  si   riferiscono   e   sulla   base   dell'ultima
retribuzione    mensile    percepita    dall'iscritto    alla    data
dell'accertamento dell'emissione. 
  In ogni caso e' dovuta una somma; non inferiore  allo  importo  dei
contributi calcolati nella misura e sulle  retribuzioni  relative  al
periodo  con  i  contributi   stessi   si   riferiscono,   maggiorati
dell'interesse di mora. 
  Qualora i  contributi  dovuti  all'assicurazione  obbligatoria  per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti siano prescritti ai  sensi
delle norme, sull'assicurazione  stessa  e'  devoluta  al  Fondo,  in
aggiunta ai contributi di cui ai precedenti commi; una somma pari  al
doppio dell'importo dei contributi prescritti relativi alla  predetta
assicurazione obbligatoria.