Art. 12.

  Entro  il  31 dicembre 1963, i contributi di cui ai nn. 1) e 2) del
primo  comma  del  precedente  articolo  10 possono essere variati in
relazione  al  fabbisogno  dei  Fondo ed alle risultanze di gestione,
mediante decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta
del  Ministro  per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con
quello  per  il tesoro, sentito il Comitato di cui al precedente art.
4.