Art. 13. I contributi di cui al primo comma; punti 1) e 2) dell'art. 10 vanno calcolati sulla retribuzione complessivamente corrisposta agli iscritti. Per retribuzione agli effetti sopra indicati si intende: 1) relativamente al contributo per il trattamento integrativo di pensione di cui al punto 1) del predetto art. 10: lo stipendio e gli altri elementi del trattamento economico a carattere continuativo e di ammontare determinato non aventi natura di rimborso spese previsti dai contratti collettivi di categoria. Sono escluse le seguenti indennita' particolari: eventuali assegni integrativi degli assegni familiari, indennita' di rischio, indennita' di trasporto o concorso spese tranviarie e quanto altro corrisposto a titolo di rimborso spese anche parziale. Rimangono pure escluse le speciali indennita' corrisposte pro tempore per l'esercizio di particolari funzioni o mansioni ovvero connesse a determinate destinazioni di locali, salvo che nei contratti collettivi non vengano espressamente indicate come computabili ai fini delle prestazioni integrative di pensione. Per gli ufficiali esattoriali ed i messi notificatori la retribuzione annua, ai fini di cui sopra, comprende altresi' l'importo delle somme eventualmente percepite, anche in via forfettaria, a titolo di partecipazione ai diritti di tariffa per atti esecutivi e di compensi per atti notificati, esclusa la quota parte corrisposta a titolo di rimborso spese. Per i collettori preposti a gestioni esattoriali la retribuzione annua comprende anche l'intero importo delle somme eventualmente percepite a titolo di partecipazione sui diritti di tariffa, sempreche' tale partecipazione competa in base a contratto collettivo aziendale di lavoro. Qualora la retribuzione annua ragguagliata a mese risulti inferiore a L. 20.000, il contributo e' sempre commisurato su tale limite minimo; 2) relativamente ai contributi per le prestazioni di capitale di cui al punto 2) dell'art. 10: tutti gli elementi della retribuzione computabili ai fini della liquidazione della indennita' di anzianita' ai sensi dell'art. 2121 del Codice civile.