Art. 13. 
 
  I contributi di cui al primo comma; punti  1)  e  2)  dell'art.  10
vanno calcolati sulla retribuzione complessivamente corrisposta  agli
iscritti. 
  Per retribuzione agli effetti sopra indicati si intende: 
    1) relativamente al contributo per il trattamento integrativo  di
pensione di cui al punto 1) del predetto art. 10: lo stipendio e  gli
altri elementi del trattamento economico a carattere  continuativo  e
di ammontare determinato non aventi natura di rimborso spese previsti
dai contratti collettivi  di  categoria.  Sono  escluse  le  seguenti
indennita' particolari: eventuali assegni integrativi  degli  assegni
familiari, indennita' di rischio, indennita' di trasporto o  concorso
spese tranviarie e quanto altro  corrisposto  a  titolo  di  rimborso
spese anche parziale. 
  Rimangono pure  escluse  le  speciali  indennita'  corrisposte  pro
tempore per l'esercizio di particolari  funzioni  o  mansioni  ovvero
connesse  a  determinate  destinazioni  di  locali,  salvo  che   nei
contratti  collettivi  non  vengano   espressamente   indicate   come
computabili ai fini delle prestazioni integrative di pensione. 
  Per  gli  ufficiali  esattoriali  ed  i   messi   notificatori   la
retribuzione  annua,  ai  fini  di  cui  sopra,  comprende   altresi'
l'importo  delle  somme  eventualmente  percepite,   anche   in   via
forfettaria, a titolo di partecipazione ai  diritti  di  tariffa  per
atti esecutivi e di compensi per atti notificati,  esclusa  la  quota
parte corrisposta a titolo di rimborso spese. 
  Per i collettori preposti a gestioni  esattoriali  la  retribuzione
annua comprende anche  l'intero  importo  delle  somme  eventualmente
percepite  a  titolo  di  partecipazione  sui  diritti  di   tariffa,
sempreche' tale partecipazione competa in base a contratto collettivo
aziendale di lavoro. 
  Qualora la retribuzione annua ragguagliata a mese risulti inferiore
a L. 20.000, il contributo  e'  sempre  commisurato  su  tale  limite
minimo; 
    2) relativamente ai contributi per le prestazioni di capitale  di
cui al punto 2) dell'art. 10: 
      tutti gli elementi della retribuzione computabili ai fini della
liquidazione della indennita' di anzianita' ai sensi  dell'art.  2121
del Codice civile.