Art. 14. 
 
  In relazione a quanto previsto dall'art. 5,  lettera,  d)  e  dagli
articoli 13, 23 e 41, i  contratti  collettivi  di  categoria  devono
essere depositati in copia presso il Fondo entro trenta giorni  dalla
data della loro stipulazione. 
  L'obbligo dei deposito incombe alle rappresentanze sindacali  delle
aziende esattoriali. Per i contratti aziendali l'obbligo incombe alle
singole aziende stipulanti. 
  In caso di inosservanza  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo, si applica la penalita' prevista dai  successivo  art.  75,
terzo comma.