Art. 6. Gli imprenditori di miniere o di cave devono nominare un direttore responsabile sotto l'autorita' del quale sono svolti i lavori. Nelle successive norme del presente decreto il direttore responsabile e' indicato con la qualifica di "direttore". Spetta al direttore l'obbligo di osservare e far osservare le norme del presente decreto ed i provvedimenti emanati dall'autorita' mineraria in esecuzione del decreto stesso. I provvedimenti di cui al comma precedente sono notificati in ogni caso all'imprenditore per il tramite del direttore. L'imprenditore che sia in possesso dei requisiti stabiliti puo' assumere personalmente la direzione dei lavori.