Art. 6.

  Gli  imprenditori di miniere o di cave devono nominare un direttore
responsabile sotto l'autorita' del quale sono svolti i lavori.
  Nelle   successive   norme   del   presente  decreto  il  direttore
responsabile e' indicato con la qualifica di "direttore".
  Spetta al direttore l'obbligo di osservare e far osservare le norme
del  presente  decreto  ed  i  provvedimenti  emanati  dall'autorita'
mineraria in esecuzione del decreto stesso.
  I  provvedimenti di cui al comma precedente sono notificati in ogni
caso all'imprenditore per il tramite del direttore.
  L'imprenditore  che  sia  in  possesso dei requisiti stabiliti puo'
assumere personalmente la direzione dei lavori.