Art. 8.

  La  coltivazione  delle  miniere  deve  essere  eseguita secondo le
regole   della  tecnica  in  modo  da  non  pregiudicare  l'ulteriore
sfruttamento del giacimento.
  Qualora  la  coltivazione della miniera non venga condotta nei modi
di  cui  al  comma,  precedente,  il  Ministro per l'industria, ed il
commercio,  su  proposta  dell'ingegnere  capo e sentito il Consiglio
superiore delle miniere, puo' imporre le prescrizioni del caso.
  Ai fini anzidetti e' in facolta' dell'ingegnere capo di prescrivere
per determinate miniere la redazione di programmi anche poliennali.