Art. 8. La coltivazione delle miniere deve essere eseguita secondo le regole della tecnica in modo da non pregiudicare l'ulteriore sfruttamento del giacimento. Qualora la coltivazione della miniera non venga condotta nei modi di cui al comma, precedente, il Ministro per l'industria, ed il commercio, su proposta dell'ingegnere capo e sentito il Consiglio superiore delle miniere, puo' imporre le prescrizioni del caso. Ai fini anzidetti e' in facolta' dell'ingegnere capo di prescrivere per determinate miniere la redazione di programmi anche poliennali.