Art. 9.

  I lavoratori devono:
    a)  osservare,  oltre  le  misure  previste dal presente decreto,
quelle disposte dai loro superiori ai fini della sicurezza collettiva
e  individuale b) in base agli ordini del direttore, usare con cura i
dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi protettivi e indossare gli
indumenti di protezione e di lavoro prescritti;
    c)  segnalare al superiore piu' vicino le deficienze dei mezzi di
sicurezza  e  di  protezione ed ogni eventuale condizione di pericolo
rilevata,  con l'obbligo, in caso di urgenza e nell'ambito delle loro
possibilita', di eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;
    d)  non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di
sicurezza e di protezione senza autorizzazione;
    e)  non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che
possano compromettere la sicurezza propria e di altri.