Art. 11.
                  Consenso informato del ricevente
  1. Il  ricevente la trasfusione di sangue o di emocomponenti e/o la
somministrazione  di  emoderivati, preventivamente informato che tali
procedure possono non essere comunque esenti da rischio, e' tenuto ad
esprimere per iscritto il proprio consenso o dissenso.