Art. 15. Tracciabilita' della trasfusione 1. Presso ogni struttura trasfusionale e' adottato, per ciascuna unita' di sangue e/o di emocomponenti distribuita, un sistema di sicuro riconoscimento del ricevente cui la stessa unita' e' stata assegnata con l'indicazione se siano stati eseguiti i test pretrasfusionali. 2. Ogni unita' di sangue e/o di emocomponenti, all'atto della consegna, deve essere accompagnata dal modulo di trasfusione recante i dati del ricevente cui la trasfusione e' destinata. 3. Alla struttura trasfusionale deve pervenire documentazione di ogni atto trasfusionale e di eventuali reazioni avverse da parte del medico utilizzatore della terapia stessa.