Art. 15.
                  Tracciabilita' della trasfusione
  1.  Presso  ogni  struttura trasfusionale e' adottato, per ciascuna
unita'  di  sangue  e/o  di  emocomponenti distribuita, un sistema di
sicuro  riconoscimento  del  ricevente  cui la stessa unita' e' stata
assegnata   con   l'indicazione   se  siano  stati  eseguiti  i  test
pretrasfusionali.
  2.  Ogni  unita'  di  sangue  e/o  di emocomponenti, all'atto della
consegna,  deve essere accompagnata dal modulo di trasfusione recante
i dati del ricevente cui la trasfusione e' destinata.
  3.  Alla  struttura  trasfusionale deve pervenire documentazione di
ogni  atto trasfusionale e di eventuali reazioni avverse da parte del
medico utilizzatore della terapia stessa.