Art. 17.
                        Unita' non utilizzate
  1.  Qualora  l'unita'  di  sangue  o di emocomponente richiesta non
venga  utilizzata,  il  richiedente  provvede alla restituzione della
stessa  alla  struttura trasfusionale fornitrice nel piu' breve tempo
possibile.
  2. L'unita'    restituita   deve   essere   accompagnata   da   una
documentazione  attestante  la  sua  integrita'  e  l'osservanza  dei
protocolli  stabiliti  dal responsabile della struttura trasfusionale
relativamente alla sua conservazione e trasporto.