Art. 16.
                             Definizione
  1.  Si intende per «salame» il prodotto di salumeria, costituito da
carni  ottenute  da muscolatura striata appartenente alla carcassa di
suino  con aggiunta di sale ed eventualmente di carni di altre specie
animali,  macinate  e  miscelate  con  grasso  suino  in  proporzioni
variabili, ed insaccato in budello naturale o artificiale.
  2.  La  definizione di salame non pregiudica l'uso di denominazioni
che  si riferiscono a prodotti di natura diversa, purche' tali da non
confondersi con i prodotti disciplinati dal presente decreto.
  3.  Il  salame  e'  asciugato e stagionato in condizioni climatiche
suscettibili  di  determinare, nel corso di una graduale riduzione di
umidita', l'evolversi di fenomeni fermentativi ed enzimatici naturali
tali  da  comportare  modificazioni  che  conferiscono al prodotto le
caratteristiche   organolettiche  tipiche  e  tali  da  garantire  la
conservazione  e  la  salubrita' in condizioni normali di temperatura
ambiente.
  4.  Il  prodotto  che contiene carni separate meccanicamente non e'
commerciabile con la denominazione «salame» o con termini similari.