Art. 16. Definizione 1. Si intende per «salame» il prodotto di salumeria, costituito da carni ottenute da muscolatura striata appartenente alla carcassa di suino con aggiunta di sale ed eventualmente di carni di altre specie animali, macinate e miscelate con grasso suino in proporzioni variabili, ed insaccato in budello naturale o artificiale. 2. La definizione di salame non pregiudica l'uso di denominazioni che si riferiscono a prodotti di natura diversa, purche' tali da non confondersi con i prodotti disciplinati dal presente decreto. 3. Il salame e' asciugato e stagionato in condizioni climatiche suscettibili di determinare, nel corso di una graduale riduzione di umidita', l'evolversi di fenomeni fermentativi ed enzimatici naturali tali da comportare modificazioni che conferiscono al prodotto le caratteristiche organolettiche tipiche e tali da garantire la conservazione e la salubrita' in condizioni normali di temperatura ambiente. 4. Il prodotto che contiene carni separate meccanicamente non e' commerciabile con la denominazione «salame» o con termini similari.