Art. 21.
                        Mutuo riconoscimento
  1.  I prodotti legalmente fabbricati o commercializzati negli altri
Stati membri dell'Unione europea o in Turchia o legalmente fabbricati
in  uno  Stato  parte  contraente dell'accordo sullo Spazio economico
europeo, possono essere commercializzati nel territorio italiano.
  Tuttavia e' vietato utilizzare le denominazioni di vendita previste
dal  presente  decreto,  anche  se  accompagnate  da  integrazioni  o
specificazioni,  per  designare prodotti che si differenziano in modo
sostanziale  da  quelli  indicati  nel  presente decreto dal punto di
vista della composizione o della fabbricazione.