Art. 13.
Comunicazione delle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo

  1.  L'armatore, l'agente o il comandante di una nave, che trasporta
merci  pericolose  o inquinanti, comunica, al momento della partenza,
all'autorita'  marittima le informazioni di cui all'allegato I, punto
3.
  2.  L'armatore,  l'agente o il comandante di una nave che trasporta
merci    pericolose    o   inquinanti   proveniente   da   un   porto
extracomunitario  e  diretta verso un porto nazionale ovvero un luogo
d'ormeggio  situato  nelle  acque  territoriali italiane, comunica le
informazioni  di  cui  all'allegato  I,  punto 3, anche all'autorita'
marittima  del primo porto di destinazione o del luogo d'ormeggio, se
questa informazione e' disponibile al momento della partenza. Se tali
informazioni  non  sono  disponibili  al momento della partenza, esse
sono  comunicate  non  appena  e'  noto il porto di destinazione o il
luogo di ormeggio.
  3.   L'autorita'   marittima   conserva   le  informazioni  di  cui
all'allegato  I,  punto 3, per un periodo sufficiente a consentire la
loro   utilizzazione  in  caso  di  incidente  in  mare  e  adotta  i
provvedimenti  necessari per fornire immediatamente tali informazioni
a richiesta dell'autorita' interessata.
  4.  L'armatore,  l'agente  o  il  comandante della nave comunica le
informazioni  relative  al  carico  di  cui  all'allegato I, punto 3,
all'autorita'  marittima  competente. Le informazioni sono trasmesse,
per quanto possibile per via elettronica, nel rispetto della sintassi
e delle procedure specificate nell'allegato III.