Art. 14. Scambio telematico di dati fra Stati membri 1. L'amministrazione coopera con le autorita' degli altri Stati membri per garantire l'interconnessione e l'interoperabilita' dei sistemi nazionali utilizzati per la gestione delle informazioni di cui all'allegato I. 2. I sistemi di cui al comma 1 consentono: a) lo scambio dei dati per via elettronica e la ricezione e il trattamento dei messaggi comunicati ai sensi dell'articolo 13; b) la trasmissione delle informazioni 24 ore su 24; c) la trasmissione senza ritardo all'autorita' competente di un altro Stato membro, che fa richiesta, delle informazioni che riguardano la nave e le merci pericolose o inquinanti che si trovano a bordo. 3. L'amministrazione provvede all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.