Art. 14.
             Scambio telematico di dati fra Stati membri

  1.  L'amministrazione  coopera  con  le autorita' degli altri Stati
membri  per  garantire  l'interconnessione  e l'interoperabilita' dei
sistemi  nazionali  utilizzati  per la gestione delle informazioni di
cui all'allegato I.
  2. I sistemi di cui al comma 1 consentono:
    a) lo  scambio  dei  dati per via elettronica e la ricezione e il
trattamento dei messaggi comunicati ai sensi dell'articolo 13;
    b) la trasmissione delle informazioni 24 ore su 24;
    c) la  trasmissione  senza ritardo all'autorita' competente di un
altro   Stato  membro,  che  fa  richiesta,  delle  informazioni  che
riguardano  la nave e le merci pericolose o inquinanti che si trovano
a bordo.
  3.  L'amministrazione provvede all'attuazione del presente articolo
nell'ambito   delle   risorse   umane,   strumentali   e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente.