Art. 15.
                              Esenzioni

  1.  L'amministrazione  puo' esonerare dall'osservanza dei requisiti
di  cui all'articolo 13 i servizi di linea effettuati tra porti dello
Stato solo se:
    a) la  compagnia  che  svolge  i suddetti servizi compila e tiene
aggiornato   un   elenco   delle   navi  utilizzate  e  lo  trasmette
all'autorita' marittima competente;
    b) per   ciascun  viaggio  effettuato,  le  informazioni  di  cui
all'allegato  I,  punto  3,  sono messe a disposizione dell'autorita'
marittima  che  ne  fa  richiesta. La compagnia istituisce un sistema
interno   che   garantisce   immediatamente   la  trasmissione  delle
informazioni   in   forma   elettronica  a  richiesta  dell'autorita'
marittima competente, ai sensi dell'articolo 13, comma 4.
  2.  Quando  un servizio di linea internazionale interessa uno scalo
di  uno  o  piu'  Stati membri dell'Unione europea, l'amministrazione
puo'  concedere  l'esenzione  dall'obbligo di cui all'articolo 13 nel
rispetto delle condizioni indicate al comma 1.
  3. L'amministrazione comunica alla Commissione europea le esenzioni
concesse ai sensi del presente articolo.
  4.  L'amministrazione  revoca  le  esenzioni  concesse  qualora non
vengano osservate le condizioni di cui ai commi 1, lettere a) e b), e
2.