Art. 15. Esenzioni 1. L'amministrazione puo' esonerare dall'osservanza dei requisiti di cui all'articolo 13 i servizi di linea effettuati tra porti dello Stato solo se: a) la compagnia che svolge i suddetti servizi compila e tiene aggiornato un elenco delle navi utilizzate e lo trasmette all'autorita' marittima competente; b) per ciascun viaggio effettuato, le informazioni di cui all'allegato I, punto 3, sono messe a disposizione dell'autorita' marittima che ne fa richiesta. La compagnia istituisce un sistema interno che garantisce immediatamente la trasmissione delle informazioni in forma elettronica a richiesta dell'autorita' marittima competente, ai sensi dell'articolo 13, comma 4. 2. Quando un servizio di linea internazionale interessa uno scalo di uno o piu' Stati membri dell'Unione europea, l'amministrazione puo' concedere l'esenzione dall'obbligo di cui all'articolo 13 nel rispetto delle condizioni indicate al comma 1. 3. L'amministrazione comunica alla Commissione europea le esenzioni concesse ai sensi del presente articolo. 4. L'amministrazione revoca le esenzioni concesse qualora non vengano osservate le condizioni di cui ai commi 1, lettere a) e b), e 2.