Art. 13.
Misure di accompagnamento
1. Il Ministero delle attivita' produttive, predispone programmi,
progetti e strumenti di informazione, educazione e formazione al
risparmio energetico.
2. I programmi e i progetti di cui sopra privilegiano le sinergie
di competenza e di risorse dei pertinenti settori delle
amministrazioni regionali e possono essere realizzati anche
avvalendosi di accordi con enti tecnico scientifici e agenzie,
pubblici e privati. Gli stessi programmi e progetti hanno come
obiettivo:
a) la piena attuazione del presente decreto attraverso nuove e
incisive forme di comunicazione rivolte ai cittadini, e agli
operatori del settore tecnico e del mercato immobiliare;
b) la sensibilizzazione degli utenti finali e della scuola con
particolare attenzione alla presa di coscienza che porti a modifiche
dei comportamenti dei cittadini anche attraverso la diffusione di
indicatori che esprimono l'impatto energetico e ambientale a livello
individuale e collettivo. Tra questi indicatori, per immediatezza ed
elevato contenuto comunicativo, si segnala l'impronta ecologica;
c) l'aggiornamento del circuito professionale e la formazione di
nuovi operatori per lo sviluppo e la qualificazione di servizi, anche
innovativi, nelle diverse fasi del processo edilizio con particolare
attenzione all'efficienza energetica e alla installazione e
manutenzione degli impianti di climatizzazione e illuminazione;
d) la formazione di esperti qualificati e indipendenti a cui
affidare il sistema degli accertamenti e delle ispezioni edili ed
impiantistiche.
3. Le attivita' per il raggiungimento degli obiettivi di cui al
comma 2, lettere a) e b), sono integrate nel piano nazionale di
educazione e informazione sul risparmio e sull'uso efficiente
dell'energia realizzato dal Ministero delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, ai sensi dell'articolo 1 comma 119, lettera a), della
legge 23 agosto 2004, n. 239, limitatamente agli anni 2005 e 2006.
Gli strumenti predisposti nell'ambito di questa attivita' e i
risultati raggiunti sono resi disponibili alle regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
4. Le attivita' per il raggiungimento degli obiettivi di cui al
comma 2, lettere c) e d) competono alle regioni e alle province
autonome di Trento e Bolzano, che possono provvedervi nell'ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
Nota all'art. 13:
- Il testo del comma 119, lettera a), dell'art. 1 della
legge 23 agosto 2004, n. 239, citate nelle premesse, e' il
seguente:
«119. Al fine di accrescere la sicurezza e l'efficienza
del sistema energetico nazionale, mediante interventi per
la diversificazione delle fonti e l'uso efficiente
dell'energia, il Ministero delle attivita' produttive:
a) realizza, per il triennio 2004-2006, di concerto
con il Ministero dell'ambiente e della tutela del tetorio,
un piano nazionale di educazione e informazione sul
risparmio e sull'uso efficiente dell'energia, nel limite di
spesa, per ciascun anno, rispettivamente di euro 2.520.000,
2.436.000 e 2.468.000;».