Art. 13.
                      Misure di accompagnamento
  1.  Il  Ministero delle attivita' produttive, predispone programmi,
progetti  e  strumenti  di  informazione,  educazione e formazione al
risparmio energetico.
  2.  I  programmi e i progetti di cui sopra privilegiano le sinergie
di   competenza   e   di   risorse   dei   pertinenti  settori  delle
amministrazioni   regionali   e   possono   essere  realizzati  anche
avvalendosi  di  accordi  con  enti  tecnico  scientifici  e agenzie,
pubblici  e  privati.  Gli  stessi  programmi  e  progetti hanno come
obiettivo:
    a) la  piena  attuazione  del presente decreto attraverso nuove e
incisive   forme  di  comunicazione  rivolte  ai  cittadini,  e  agli
operatori del settore tecnico e del mercato immobiliare;
    b) la  sensibilizzazione  degli  utenti finali e della scuola con
particolare  attenzione alla presa di coscienza che porti a modifiche
dei  comportamenti  dei  cittadini  anche attraverso la diffusione di
indicatori  che esprimono l'impatto energetico e ambientale a livello
individuale  e collettivo. Tra questi indicatori, per immediatezza ed
elevato contenuto comunicativo, si segnala l'impronta ecologica;
    c) l'aggiornamento  del circuito professionale e la formazione di
nuovi operatori per lo sviluppo e la qualificazione di servizi, anche
innovativi,  nelle diverse fasi del processo edilizio con particolare
attenzione   all'efficienza   energetica   e   alla  installazione  e
manutenzione degli impianti di climatizzazione e illuminazione;
    d) la  formazione  di  esperti  qualificati  e indipendenti a cui
affidare  il  sistema  degli  accertamenti e delle ispezioni edili ed
impiantistiche.
  3.  Le  attivita'  per  il raggiungimento degli obiettivi di cui al
comma 2,  lettere a)  e  b),  sono  integrate  nel piano nazionale di
educazione   e  informazione  sul  risparmio  e  sull'uso  efficiente
dell'energia  realizzato dal Ministero delle attivita' produttive, di
concerto   con   il   Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio,  ai  sensi  dell'articolo 1  comma 119, lettera a), della
legge  23 agosto  2004,  n. 239, limitatamente agli anni 2005 e 2006.
Gli  strumenti  predisposti  nell'ambito  di  questa  attivita'  e  i
risultati  raggiunti sono resi disponibili alle regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
  4.  Le  attivita'  per  il raggiungimento degli obiettivi di cui al
comma 2,  lettere c)  e  d)  competono  alle  regioni e alle province
autonome  di  Trento  e  Bolzano, che possono provvedervi nell'ambito
delle   risorse   umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
legislazione vigente.
 
          Nota all'art. 13:
              - Il testo del comma 119, lettera a), dell'art. 1 della
          legge  23 agosto 2004, n. 239, citate nelle premesse, e' il
          seguente:
              «119. Al fine di accrescere la sicurezza e l'efficienza
          del  sistema  energetico nazionale, mediante interventi per
          la   diversificazione   delle   fonti  e  l'uso  efficiente
          dell'energia, il Ministero delle attivita' produttive:
                a) realizza,  per  il triennio 2004-2006, di concerto
          con  il Ministero dell'ambiente e della tutela del tetorio,
          un   piano  nazionale  di  educazione  e  informazione  sul
          risparmio e sull'uso efficiente dell'energia, nel limite di
          spesa, per ciascun anno, rispettivamente di euro 2.520.000,
          2.436.000 e 2.468.000;».