Art. 14.
                        Copertura finanziaria
  1.  All'attuazione  del  presente  decreto,  fatta eccezione per le
misure  di accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3, si dovra'
provvedere   con   le   risorse   umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili  a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
  2.  Agli  oneri  derivanti  dalle  misure di accompagnamento di cui
all'articolo 13, comma 3, pari a euro 400.000 per ciascuno degli anni
2005   e   2006,   si   provvede   mediante  utilizzo  delle  risorse
dell'autorizzazione   di  spesa  di  cui  all'articolo 1,  comma 119,
lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 239.
 
          Nota all'art. 14:
              -  Per  l'art. 1, comna 119, lettera a), della legge 23
          agosto 2004, n. 239, si veda la nota all'art. 13.