Art. 14.
Copertura finanziaria
1. All'attuazione del presente decreto, fatta eccezione per le
misure di accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3, si dovra'
provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
2. Agli oneri derivanti dalle misure di accompagnamento di cui
all'articolo 13, comma 3, pari a euro 400.000 per ciascuno degli anni
2005 e 2006, si provvede mediante utilizzo delle risorse
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 119,
lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 239.
Nota all'art. 14:
- Per l'art. 1, comna 119, lettera a), della legge 23
agosto 2004, n. 239, si veda la nota all'art. 13.