Art. 15.
                              Sanzioni
  1.  Il  progettista che rilascia la relazione di cui all'articolo 8
compilata  senza il rispetto delle modalita' stabilite nel decreto di
cui   all'articolo 8,  comma 1,  o  un  attestato  di  certificazione
energetica  senza  il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui
all'articolo 4,  comma 1,  e'  punito  con la sanzione amministrativa
pari  al  30  per  cento  della parcella calcolata secondo la vigente
tariffa professionale.
  2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il  progettista che
rilascia  la  relazione  di  cui  all'articolo 8  o  un  attestato di
certificazione  energetica  non  veritieri, e' punito con la sanzione
amministrativa  pari al 70 per cento della parcella calcolata secondo
la  vigente  tariffa  professionale;  in  questo caso l'autorita' che
applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio
professionale    competente    per   i   provvedimenti   disciplinari
conseguenti.
  3.  Il  direttore  dei  lavori  che  omette di presentare al Comune
l'asseverazione  di  conformita'  delle opere, di cui all'articolo 8,
comma 2, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, e' punito
con  la  sanzione  amministrativa pari al 50 per cento della parcella
calcolata  secondo  vigente  tariffa  professionale;  l'autorita' che
applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio
professionale    competente    per   i   provvedimenti   disciplinari
conseguenti.
  4.  Il direttore dei lavori che presenta al Comune la asseverazione
di  conformita'  delle  opere  di  cui all'articolo 8, comma 2, nella
quale  attesta  falsamente  la  conformita'  delle  opere  realizzate
rispetto   al   progetto   ed   alla   relazione   tecnica   di   cui
all'articolo 28,  comma 1,  della  legge  9 gennaio  1991,  n. 10, e'
punito  con  la  reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 500
euro.
  5.   Il  proprietario  o  il  conduttore  dell'unita'  immobiliare,
l'amministratore  del  condominio,  o  l'eventuale terzo che se ne e'
assunta  la  responsabilita',  che  non  ottempera a quanto stabilito
dell'articolo 7,  comma 1,  e'  punito con la sanzione amministrativa
non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
  6.  L'operatore  incaricato  del  controllo e manutenzione, che non
ottempera  a  quanto stabilito all'articolo 7, comma 2, e' punito con
la  sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore
a   6000  euro.  L'autorita'  che  applica  la  sanzione  deve  darne
comunicazione  alla  Camera  di  commercio,  industria, artigianato e
agricoltura   di   appartenenza   per  i  provvedimenti  disciplinari
conseguenti.
  7. Il costruttore che non consegna al proprietario, contestualmente
all'immobile,  l'originale  della  certificazione  energetica  di cui
all'articolo 6, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa non
inferiore a 5000 euro e non superiore a 30000 euro.
  8.  In  caso  di  violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6,
comma 3,  il contratto e' nullo. La nullita' puo' essere fatta valere
solo dal compratore.
  9.  In  caso  di  violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6,
comma 4,  il contratto e' nullo. La nullita' puo' essere fatta valere
solo dal conduttore.
 
          Nota all'art. 15:
              -  Per  il  comma  1 dell'art. 28 della legge 9 gennaio
          1991, n. 10, si veda la nota all'art. 8.