Art. 15.
Sanzioni
1. Il progettista che rilascia la relazione di cui all'articolo 8
compilata senza il rispetto delle modalita' stabilite nel decreto di
cui all'articolo 8, comma 1, o un attestato di certificazione
energetica senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui
all'articolo 4, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa
pari al 30 per cento della parcella calcolata secondo la vigente
tariffa professionale.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il progettista che
rilascia la relazione di cui all'articolo 8 o un attestato di
certificazione energetica non veritieri, e' punito con la sanzione
amministrativa pari al 70 per cento della parcella calcolata secondo
la vigente tariffa professionale; in questo caso l'autorita' che
applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio
professionale competente per i provvedimenti disciplinari
conseguenti.
3. Il direttore dei lavori che omette di presentare al Comune
l'asseverazione di conformita' delle opere, di cui all'articolo 8,
comma 2, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, e' punito
con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella
calcolata secondo vigente tariffa professionale; l'autorita' che
applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio
professionale competente per i provvedimenti disciplinari
conseguenti.
4. Il direttore dei lavori che presenta al Comune la asseverazione
di conformita' delle opere di cui all'articolo 8, comma 2, nella
quale attesta falsamente la conformita' delle opere realizzate
rispetto al progetto ed alla relazione tecnica di cui
all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e'
punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 500
euro.
5. Il proprietario o il conduttore dell'unita' immobiliare,
l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne e'
assunta la responsabilita', che non ottempera a quanto stabilito
dell'articolo 7, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa
non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non
ottempera a quanto stabilito all'articolo 7, comma 2, e' punito con
la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore
a 6000 euro. L'autorita' che applica la sanzione deve darne
comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari
conseguenti.
7. Il costruttore che non consegna al proprietario, contestualmente
all'immobile, l'originale della certificazione energetica di cui
all'articolo 6, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa non
inferiore a 5000 euro e non superiore a 30000 euro.
8. In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6,
comma 3, il contratto e' nullo. La nullita' puo' essere fatta valere
solo dal compratore.
9. In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6,
comma 4, il contratto e' nullo. La nullita' puo' essere fatta valere
solo dal conduttore.
Nota all'art. 15:
- Per il comma 1 dell'art. 28 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, si veda la nota all'art. 8.