Art. 16.
Abrogazioni e disposizioni finali
1. Sono abrogate le seguenti norme della legge 9 gennaio 1991, n.
10:
a) l'articolo 4, commi 1 e 2; l'articolo 28, commi 3 e 4;
l'articolo 29; l'articolo 30; l'articolo 33, commi 1 e 2;
l'articolo 34, comma 3.
2. Sono abrogate le seguenti norme del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412:
a) l'articolo 5, commi 1, 2 e 4; l'articolo 7, comma 7;
l'articolo 8.
3. E' abrogato l'articolo 1 del decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 6 agosto
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 1994,
recante recepimento delle norme UNI attuative del decreto del
Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, recante il
regolamento per il contenimento dei consumi di energia degli impianti
termici degli edifici, e rettifica del valore limite del fabbisogno
energetico normalizzato.
4. Gli allegati, che costituiscono parte integrante del presente
decreto, sono modificati con decreto del Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela
del territorio e delle infrastrutture e trasporti, sentita la
Conferenza unificata, in conformita' alle modifiche tecniche rese
necessarie dal progresso ovvero a quelle introdotte a livello
comunitario a norma dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n.
11.
Note all'art. 16:
- Si riporta il desto degli articoli 4, 28, 33 e 34
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, citate nelle premesse,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 4 (Norme attuative e sulle tipologie
tecnico-costruttive). - 1. (abrogato).
2. (abrogato).
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Presidente
della Repubblica, adottato previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentiti il CNR, l'ENEA, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
emanate norme per definire i criteri generali per la
costruzione o la ristrutturazione degli impianti di
interesse agricolo, zootecnico e forestale che facilitino
il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Presidente
della Repubblica, adottato previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentiti il CNR, gli enti
energetici, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, nonche' le associazioni di categoria
interessate e le associazioni di istituti nazionali
operanti per l'uso razionale dell'energia, sono emanate
norme per il contenimento dei consumi di energia,
riguardanti in particolare progettazione, installazione,
esercizio e manutenzione degli impianti termici, e i
seguenti aspetti: determinazione delle zone climatiche;
durata giornaliera di attivazione nonche' periodi di
accensione degli impianti termici; temperatura massima
dell'aria negli ambienti degli edifici durante il
funzionamento degli impianti termici; rete di distribuzione
e adeguamento delle infrastrutture di trasporto, di
ricezione e di stoccaggio delle fonti di energia al fine di
favorirne l'utilizzazione da parte degli operatori pubblici
e privati per le finalita' di cui all'art. 1.
5. Per le finalita' di cui all'art. 1, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente della
Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su
proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dei trasporti,
sono emanate norme per il contenimento dei consumi
energetici in materia di reti e di infrastrutture relative
ai trasporti nonche' ai mezzi di trasporto terrestre ed
aereo pubblico e privato.
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti i Ministri interessati, puo'
emanare norme specifiche, efficaci anche solo per periodi
limitati, dirette ad assicurare il contenimento dei consumi
energetici.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono emanate
norme idonee a rendere apprezzabile il conseguimento
dell'obiettivo dell'uso razionale dell'energia e
dell'utilizzo di fonti rinnovabili di energia nei criteri
di aggiudicazione delle gare di appalto economicamente
rilevanti per la fornitura di beni o servizi per conto
della pubblica amministrazione, degli enti territoriali e
delle relative aziende, degli istituti di previdenza e di
assicurazione. Tale normativa e' inserita di diritto nella
normativa che disciplina le gare d'appalto e nei capitolati
relativi.».
«Art. 28 (Relazione tecnica sul rispetto delle
prescrizioni). - 1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne
ha titolo, deve depositare in comune, in doppia copia
insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle
opere di cui agli articoli 25 e 26, il progetto delle opere
stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal
progettista o dai progettisti, che ne attesti la
rispondenza alle prescrizioni della presente legge.
2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di
cui al comma 1 non sono state presentate al comune prima
dell'inizio dei lavori, il sindaco, fatta salva la sanzione
amministrativa di cui all'art. 34, ordina la sospensione
dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento.
3. (abrogato).
4. (abrogato).
5. La seconda copia della documentazione di cui al
comma 1, restituita dal comune con l'attestazione
dell'avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura del
proprietario dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al
direttore dei lavori ovvero, nel caso l'esistenza di questi
non sia prevista dalla legislazione vigente, all'esecutore
dei lavori. Il direttore ovvero l'esecutore dei lavori sono
responsabili della conservazione di tale documentazione in
cantiere.».
«Art. 33 (Controlli e verifiche). - 1. (abrogato).
2. (abrogato).
3. In caso di accertamento di difformita' in corso
d'opera, il sindaco ordina la sospensione dei lavori.
4. In caso di accertamento di difformita' su opere
terminate il sindaco ordina, a carico del proprietario, le
modifiche necessarie per adeguare l'edificio alle
caratteristiche previste dalla presente legge.
5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il sindaco informa
il prefetto per la irrogazione delle sanzioni di cui
all'art. 34.».
«Art. 34 (Sanzioni). - 1. L'inosservanza dell'obbligo
di cui al comma 1 dell'art. 28 e' punita con la sanzione
amministrativa non inferiore a lire un milione e non
superiore a lire cinque milioni.
2. Il proprietario dell'edificio nel quale sono
eseguite opere difformi dalla documentazione depositata ai
sensi dell'art. 28 e che non osserva le disposizioni degli
articoli 26 e 27 e' punito con la sanzione amministrativa
in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al
25 per cento del valore delle opere.
3. (abrogato).
4. Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito
dall'art. 29 e' punito con la sanzione amministrativa pari
al 50 per cento della parcella calcolata secondo la vigente
tariffa professionale.
5. Il proprietario o l'amministratore del condominio, o
l'eventuale terzo che se ne e' assunta la responsabilita',
che non ottempera a quanto stabilito dall'art. 31, commi 1
e 2, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore
a lire un milione e non superiore a lire cinque milioni.
Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai
sensi del comma 4 del medesimo art. 31, le parti sono
punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un
terzo dell'importo del contratto sottoscritto, fatta salva
la nullita' dello stesso.
6. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 32
e' punita con la sanzione amministrativa non inferiore a
lire cinque milioni e non superiore a lire cinquanta
milioni, fatti salvi i casi di responsabilita' penale.
7. Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia
un professionista, l'autorita' che applica la sanzione deve
darne comunicazione all'ordine professionale di
appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
8. L'inosservanza della disposizione che impone la
nomina, ai sensi dell'art. 19, del tecnico responsabile per
la conservazione e l'uso razionale dell'energia, e' punita
con la sanzione amministrativa non inferiore a lire dieci
milioni e non superiore a lire cento milioni.».
- Gli articoli 29 e 30 della citata legge n. 10 del
1991, abrogati dal presente decreto, recavano:
«Art. 29 (Certificazione delle opere e collaudo).
Art. 30 (Certificazione energetica degli edifici).».
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 7 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, citato
nelle premesse, come modificato dal presente decreto:
«Art. 5 (Requisiti e dimensionamento degli impianti
termici). - 1. (abrogato).
2. (abrogato).
3. Nella sostituzione di generatori di calore di
dimensionamento del o dei generatori stessi deve essere
effettuato in modo tale che il «rendimento di produzione
medio stagionale» definito come il rapporto tra l'energia
termica utile generata ed immessa nella rete di
distribuzione e l'energia primaria delle fonti energetiche,
compresa l'energia elettrica, calcolato con riferimento al
periodo annuale di esercizio di cui all'art. 9, risulti non
inferiore al seguente valore:
(eta)g=(77+3 log Pn)%
per il significato di log Pn e per il fattore di
conversione dell'energia elettrica in energia primaria vale
quanto specificato ai commi 1 e 2.
4. (abrogato).
5. Negli impianti termici ad acqua calda per la
climatizzazione invernale con potenza nominale superiore a
350 kw, la potenza deve essere ripartita almeno su due
generatori' di calore. Alla ripartizione di cui sopra e'
ammessa deroga nel caso di sostituzione di generatore di
calore gia' esistente, qualora ostino obiettivi impedimenti
di natura tecnica o economica quali ad esempio la limitata
disponibilita' di spazio nella centrale termica.
6. Negli impianti termici di nuova installazione,
nonche' in quelli sottoposti a ristrutturazione, la
produzione centralizzata dell'energia termica necessaria
alla climatizzazione invernale degli ambienti ed alla
produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari per
una pluralita' di utenze, deve essere effettuata con
generatori di calore separati, fatte salve eventuali
situazioni per le quali si possa dimostrare che l'adozione
di un unico generatore di calore non determini maggiori
consumi di energia o comporti impedimenti di natura tecnica
o economica. Gli elementi tecnico-economici che
giustificano la scelta di' un unico generatore vanno
riportati nella relazione tecnica di cui all'art. 28 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10. L'applicazione della norma
tecnica UNI 8065, relativa ai sistemi di trattamento
dell'acqua, e' prescritta, nei limiti e con le specifiche
indicate nella norma stessa, per gli impianti termici di
nuova installazione con potenza complessiva superiore o
uguale a 350 kw.
7. Negli impianti termici di nuova installazione e in
quelli sottoposti a ristrutturazione, i generatori di
calore destinati alla produzione centralizzata di acqua
calda per usi igienici e sanitari per una pluralita' di
utenze di tipo abitativo devono essere dimensionati secondo
le norme tecniche UNI 9182, devono disporre di un sistema
di accumulo dell'acqua calda di capacita' adeguata,
coibentato in funzione del diametro dei serbatoi secondo le
indicazioni valide per tubazioni di cui all'ultima colonna
dell'allegato B e devono essere progettati e condotti in
modo che la temperatura dell'acqua, misurata nel punto di
immissione della rete di distribuzione, non superi i 48° C,
+ 5° C di tolleranza.
8. Negli impianti termici di nuova installazione, nella
ristrutturazione degli impianti termici nonche' nella
sostituzione di generatori di calore destinati alla
produzione di energia per la climatizzazione invernale o
per la produzione di acqua calda sanitaria, per ciascun
generatore di calore deve essere realizzato almeno un punto
di prelievo dei prodotti della combustione sul condotto tra
la cassa dei fumi del generatore stesso ed il camino allo
scopo di consentire l'inserzione di sonde per la
determinazione del rendimento di combustione e della
composizione dei gas di scarico ai fini del rispetto delle
vigenti disposizioni.
9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti
da piu' unita' immobiliari devono essere collegati ad
appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei
prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto
dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione
tecnica vigente, nei seguenti casi:
nuove installazioni di impianti termici, anche se al
servizio delle singole unita' immobiliari;
ristrutturazioni di impianti termici centralizzati;
ristrutturazioni della totalita' degli impianti
termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio;
trasformazioni da impianto termico centralizzato a
impianti individuali;
impianti termici individuali realizzati dai singoli
previo distacco dall'impianto centralizzato.
Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi
comprese quelle contenute nei regolamenti edilizi locali e
loro successive modificazioni, le disposizioni del presente
comma possono non essere applicate in caso di mera
sostituzione di generatori di calore individuali e nei
seguenti casi, qualora si adottino generatori di calore
che, per i valori di emissioni nei prodotti della
combustione, appartengano alla classe meno inquinante
prevista dalla norma tecnica UNI EN 297:
singole ristrutturazioni di impianti termici
individuali gia' esistenti, siti in stabili plurifamiliari,
qualora nella versione iniziale non dispongano gia' di
camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti
della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio,
funzionali ed idonei o comunque adeguabili alla
applicazione di apparecchi con combustione asservita da
ventilatore;
nuove installazioni di impianti termici individuali
in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o
regionale vigente a categorie di intervento di tipo
conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di
impianto termico, a condizione che non esista camino, canna
fumaria o sistema di evacuazione fumi funzionale ed idoneo,
o comunque adeguabile allo scopo.
Resta ferma anche per le disposizioni del presente
articolo l'inapplicabilita' agli apparecchi non considerati
impianti termici in base all'art. 1, comma 1 lettera f),
quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua
unifamiliari.
10. In tutti i casi di nuova installazione o di
ristrutturazione dell'impianto termico, che comportino
l'installazione di generatori di calore individuali che
rientrano nel campo di applicazione della direttiva
90/396/CEE del 29 giugno 1990, e' prescritto l'impiego di
generatori muniti di marcatura CE. In ogni caso i
generatori di calore di tipo B1 (secondo classificazione
della norma tecnica UNI-CIG 7129) installati all'interno di
locali abitati devono essere muniti all'origine di un
dispositivo di sicurezza dello scarico dei prodotti della
combustione, secondo quanto indicato nella norma tecnica
UNI-CIG EN 297 del 1996.
11. Negli impianti termici di nuva istallazione e nelle
opere di ristrutturazione degli impianti termici, la rete
di distribuzione deve essere progettata in modo da
assicurare un valore del rendimento medio stagionale di
distribuzione compatibile con le disposizioni di cui al
comma 1 relative al rendimento globale medio stagionale. In
ogni caso, come prescrizione minimale, tutte le tubazioni
di distribuzione del calore, comprese quelle montanti in
traccia o situate nelle intercapedini delle tamponature a
cassetta, anche quando queste ultime siano isolate
termicamente, devono essere installate e coibentate,
secondo le modalita' riportate nell'allegato B al presente
decreto. La messa in opera della coibentazione deve essere
effettuata in modo da garantire il mantenimento delle
caratteristiche fisiche e funzionali dei materiali coibenti
e di quelli da costruzione, tenendo conto in particolare
della permeabilita' al vapore dello strato isolante, delle
condizioni termoigrometriche dell'ambiente, della
temperatura del fluido termovettore. Tubazioni portanti
fluidi a temperature diverse, quali ad esempio le tubazioni
di mandata e ritorno dell'impianto termico, devono essere
coibentate separatamente.
12. Negli impianti termici di nuova installazione e in
quelli sottoposti a ristrutturazione, qualora siano
circoscrivibili zone di edificio a diverso fattore di
occupazione (ad esempio singoli appartamenti ed uffici,
zone di guardiania, uffici amministrativi nelle scuole), e'
prescritto che l'impianto termico per la climatizzazione
invernale sia dotato di un sistema di distribuzione a zone
che consenta la parzializzazione di detta climatizzazione
in relazione alle condizioni di occupazione dei locali.
13. Negli impianti termici di nuova installazione e nei
casi di ristrutturazione dell'impianto termico, qualora per
il rinnovo dell'aria nei locali siano adottati sistemi a
ventilazione meccanica controllata, e' prescritta
l'adozione di apparecchiature per il recupero del calore
disperso per rinnovo dell'aria ogni qual volta la portata
totale dell'aria di ricambio G ed il numero di ore annue di
funzionamento M dei sistemi di ventilazione siano superiori
ai valori limite riportati nell'allegato C del presente
decreto.
14. L'installazione nonche' la ristrutturazione degli
impianti termici deve essere effettuata da un soggetto in
possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della
legge 5 marzo 1990, n. 46, attenendosi alle prescrizioni
contenute nella relazione tecnica di cui all'art. 28 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10.
15. Per gli edifici di proprieta' pubblica o adibiti ad
uso pubblico e' fatto obbligo, ai sensi del comma 7
dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, di
soddisfare il fabbisogno energetico favorendo il ricorso a
fonti rinnovabili di energia o assimilate ai sensi
dell'art. 1, comma 3, della legge n. 10 stessa, salvo
impedimenti di natura tecnica od economica. Per quanto
riguarda gli impianti termici, tale obbligo si determina in
caso di nuova installazione o di ristrutturazione. Gli
eventuali impedimenti di natura tecnica od economica devono
essere evidenziati nel progetto e nella relazione tecnica
di cui al comma 1 dell'art. 28 della legge stessa relativi
all'impianto termico, riportando le specifiche valutazioni
che hanno determinato la non applicabilita' del ricorso
alle fonti rinnovabili o assimilate.
16. Ai fini di cui al comma 15 il limite di convenienza
economica, per gli impianti di produzione di energia di
nuova installazione o da ristrutturare, che determina
l'obbligo del ricorso alle fonti rinnovabili di energia o
assimilate e' determinato dal recupero entro un periodo di
otto anni degli extracosti dell'impianto che utilizza le
fonti rinnovabili o assimilate rispetto ad un impianto
convenzionale; il recupero, calcolato come tempo di ritorno
semplice, e' determinato dalle minori spese per l'acquisto
del combustibile, o di altri vettori energetici, valutate
ai costi di fornitura all'atto della compilazione del
progetto, e dagli eventuali introiti determinati dalla
vendita della sovrapproduzione di energia elettrica o
termica a terzi. Il tempo di ritorno semplice e' elevato da
otto a dieci anni per edifici siti nei centri urbani dei
comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, al fine
di tener conto della maggior importanza dell'impatto
ambientale.
17. Nel caso l'impianto per produzione di energia venga
utilizzato oltre che per la climatizzazione invernale e per
la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari
anche per altri usi, compreso l'utilizzo di energia
meccanica e l'utilizzo o la vendita a terzi di energia
elettrica, le valutazioni comparative tecniche ed
economiche di cui ai commi 15 e 16 vanno effettuate
globalmente tenendo conto anche dei suddetti utilizzi e
vendite.
18. L'allegato D al presente decreto individua alcune
tecnologie di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia o
assimilate elettivamente indicate per la produzione di
energia per specifiche categorie di edifici. L'adozione di
dette tecnologie per dette categorie di edifici deve essere
specificatamente valutata in sede di progetto e di
relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio
1991, n. 10 senza che tale adempimento esoneri il
progettista dal valutare la possibilita' al ricorso ad
altre tecnologie d'utilizzo di fonti rinnovabili di energia
o assimilate, da lui ritenute valide.».
«Art. 7 (Termoregolazione e contabilizzazione). - 1.
Fermo restando che gli edifici la cui concessione edilizia
sia stata rilasciata antecedentemente all'entrata in vigore
del presente decreto devono disporre dei sistemi di
regolazione e controllo previsti dalle precedenti
normative, le disposizioni contenute nel presente articolo
si applicano agli impianti termici di nuova installazione e
nei casi di ristrutturazione degli impianti termici.
2. Negli impianti termici centralizzati adibiti al
riscaldamento ambientale per una pluralita' di utenze,
qualora la potenza nominale del generatore di calore o
quella complessiva dei generatori di calore sia uguale o
superiore a 35 kw, e' prescritta l'adozione di un gruppo
termoregolatore dotato di programmatore che consenta la
regolazione della temperatura ambiente almeno su due
livelli a valori sigillabili nell'arco delle 24 ore. Il
gruppo termoregolatore deve essere pilotato da una sonda
termometrica di rilevamento della temperatura esterna. La
temperatura esterna e le temperature di mandata e di
ritorno del fluido termovettore devono essere misurate con
una incertezza non superiore a \pm 2 °C.
3. Ai sensi del comma 6 dell'art. 26 della legge
9 gennaio 1991, n. 10, gli impianti di riscaldamento al
servizio di edifici di nuova costruzione, la cui
concessione edilizia sia stata rilasciata dopo il 18 luglio
1991, data di entrata in vigore di detto articolo 26,
devono essere progettati e realizzati in modo tale da
consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di
contabilizzazione del calore per ogni singola unita'
immobiliare. Ai sensi del comma 3 dell'art. 26 della legge
9 gennaio 1991, n. 10, gli impianti termici al servizio di
edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia
sia rilasciata dopo il 30 giugno 2000, devono essere dotati
di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del
consumo energetico per ogni singola unita' immobiliare.
4. Il sistema di termoregolazione di cui al comma 2 del
presente articolo puo' essere dotato di un programmatore
che consenta la regolazione su un solo livello di
temperatura ambiente qualora in ogni singola unita'
immobiliare sia effettivamente installato e funzionante un
sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di
termoregolazione pilotato da una o piu' sonde di misura
della temperatura ambiente dell'unita' immobiliare e dotato
di programmatore che consenta la regolazione di questa
temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore.
5. Gli edifici o le porzioni di edificio che in
relazione alla loro destinazione d'uso sono normalmente
soggetti ad una occupazione discontinua nel corso della
settimana o del mese devono inoltre disporre di un
programmatore settimanale o mensile che consenta lo
spegnimento del generatore di calore o l'intercettazione o
il funzionamento in regime di attenuazione del sistema di
riscaldamento nei periodi di non occupazione.
6. Gli impianti termici per singole unita' immobiliari
destinati, anche se non esclusivamente, alla
climatizzazione invernale devono essere parimenti dotati di
un sistema di termoregolazione pilotato da una o piu' sonde
di misura della temperatura ambiente con programmatore che
consenta la regolazione di questa temperatura su almeno due
livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore.
7. (abrogato).
8. L'eventuale non adozione dei sistemi di cui al
comma 7 deve essere giustificata in sede di relazione
tecnica di cui al comma 1 dell'art. 28 della legge
9 gennaio 1991, n. 10; in particolare la valutazione degli
apporti solari e degli apporti gratuiti interni deve essere
effettuata utilizzando la metodologia indicata dalle norme
tecniche UNI di cui al comma 3 dell'art. 8.
9. Nel caso di installazione in centrale termica di
piu' generatori di calore, il loro funzionamento deve
essere attivato in maniera automatica in base al carico
termico dell'utenza.».
- L'art. 8 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 412 del 1993, abrogato dal presente decreto,
recava:
«Art. 8 (Valori limite del fabbisogno energetico
normalizzato per la climatizzazione invernale).».
- Il testo dell'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n.
11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al
processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di
esecuzione degli obblighi comunitari - pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2005, n. 37), e' il
seguente:
«Art. 13 (Adeguamenti tecnici). - 1. Alle norme
comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano
modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di
direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e' data
attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo
comma, della Costituzione, con decreto del Ministro
competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le politiche comunitarie.
2. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al
presente articolo possono essere adottati nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In
tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano,
per le regioni e le province autonome nelle quali non sia
ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a
decorrere dalla scadenza del termine stabilito per
l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e
perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore
della normativa di attuazione di ciascuna regione e
provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita
indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato
e del carattere cedevole delle disposizioni in essi
contenute.».