Art. 17.
                       Clausola di cedevolezza
  1.  In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della  Costituzione,  e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16,
comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, per le norme afferenti a
materie di competenza esclusiva delle regioni e province autonome, le
norme  del  presente  decreto  e dei decreti ministeriali applicativi
nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni
e  province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento
della  direttiva 2002/91/CE fino alla data di entrata in vigore della
normativa  di  attuazione  adottata  da  ciascuna regione e provincia
autonoma.  Nel  dettare  la  normativa  di attuazione le regioni e le
province  autonome  sono  tenute  al  rispetto  dei vincoli derivanti
dall'ordinamento  comunitario  e dei principi fondamentali desumibili
dal presente decreto e dalla stessa direttiva 2002/91/CE.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 19 agosto 2005
 
          Note all'art. 17:
              -  L'art.  117, quinto comma, della Costituzione, cosi'
          recita:
              «Le  Regioni  e  le  Province  autonome  di Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza».
              -  Il  testo  del  comma  3  dell'art.  16  della legge
          4 febbraio 2005, n. 11, citata nell'art. 16 e' il seguente:
              «Art.  16  (Attuazione  delle  direttive comunitarie da
          parte delle regioni e delle province autonome).
              (Omissis).
              3.  Ai  fini  di  cui all'art. 117, quinto comma, della
          Costituzione,  le  disposizioni  legislative adottate dallo
          Stato  per  l'adempimento  degli obblighi comunitari, nelle
          materie  di  competenza  legislativa  delle regioni e delle
          province  autonome,  si  applicano,  per  le  regioni  e le
          province  autonome,  alle condizioni e secondo la procedura
          di cui all'art. 11, comma 8, secondo periodo.
              (Omissis).».
              -  Per la direttiva 2002/91 /CE, si vedano le note alle
          premesse.