Art. 17.
Clausola di cedevolezza
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16,
comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, per le norme afferenti a
materie di competenza esclusiva delle regioni e province autonome, le
norme del presente decreto e dei decreti ministeriali applicativi
nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni
e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento
della direttiva 2002/91/CE fino alla data di entrata in vigore della
normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia
autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le
province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili
dal presente decreto e dalla stessa direttiva 2002/91/CE.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 19 agosto 2005
Note all'art. 17:
- L'art. 117, quinto comma, della Costituzione, cosi'
recita:
«Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza».
- Il testo del comma 3 dell'art. 16 della legge
4 febbraio 2005, n. 11, citata nell'art. 16 e' il seguente:
«Art. 16 (Attuazione delle direttive comunitarie da
parte delle regioni e delle province autonome).
(Omissis).
3. Ai fini di cui all'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo
Stato per l'adempimento degli obblighi comunitari, nelle
materie di competenza legislativa delle regioni e delle
province autonome, si applicano, per le regioni e le
province autonome, alle condizioni e secondo la procedura
di cui all'art. 11, comma 8, secondo periodo.
(Omissis).».
- Per la direttiva 2002/91 /CE, si vedano le note alle
premesse.