Art. 5.
               Plusvalenze finanziarie delle societa'

  1.  Al  testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
((      a) all'articolo 64, il comma 1 e' sostituito dal seguente: ))
«1.  Le  minusvalenze  realizzate  relative  a  partecipazioni  con i
requisiti  di  cui  all'articolo  87,  comma 1,  lettere b), c) e d),
possedute  ininterrottamente  dal  primo  giorno  del dodicesimo mese
precedente  quello  dell'avvenuta  cessione,  considerando cedute per
prime  le  azioni  o quote acquisite in data piu' recente, ed i costi
specificamente  inerenti  al  realizzo  di  tali partecipazioni, sono
indeducibili   in  misura  corrispondente  alla  percentuale  di  cui
all'articolo 58, comma 2.»;
    b)  all'articolo  87,  comma 1, nell'alinea, dopo le parole: «Non
concorrono  alla  formazione del reddito imponibile in quanto esenti»
sono  inserite  le  seguenti:  ((  «nella  misura del 91 per cento, e
dell'84  per  cento  a  decorrere  dal  2007» )); nello stesso comma,
lettera  a),  la  parola:  «dodicesimo» e' sostituita dalla seguente:
«diciottesimo»;
    c) all'articolo  97,  dopo  il  comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis.  Agli  effetti  del comma 1, il requisito di cui all'articolo
87,   comma   1,   lettera  a),  si  intende  conseguito  qualora  le
partecipazioni  ((  siano  ))  possedute  ininterrottamente dal primo
giorno  del  dodicesimo mese precedente quello della fine del periodo
d'imposta»;
    d) all'articolo  101,  dopo  il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Per i beni di cui all'articolo 87, fermi restando i requisiti
ivi  ((  previsti  al comma 1, lettere b), c) e d) )), l'applicazione
del   comma   1   ((   del   presente   articolo  e'  ))  subordinata
all'ininterrotto  possesso  dal  primo  giorno  del  dodicesimo  mese
precedente  quello  dell'avvenuta  cessione,  considerando cedute per
prime le azioni o quote acquisite in data piu' recente».
((    2.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2007  i  commi da 171 a 184
dell'articolo  3  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono abrogati
)).
  3.  Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per le cessioni
effettuate  a  decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
((    3-bis.  Alla  Regione siciliana per la definizione dei rapporti
finanziari pregressi riferiti al periodo 2002-2004 sono attribuiti, a
titolo  di  acconto  a  valere  sulle spettanze relative alle imposte
sulle  assicurazioni  Rc  auto,  derivanti dalla sentenza della Corte
costituzionale  n.  306 del 13 ottobre 2004, contributi quindicennali
di  10  milioni  di euro a decorrere dall'anno 2006, di 40 milioni di
euro dal 2007 e di ulteriori 36 milioni di euro dal 2008.
  3-ter.  In  attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione
siciliana,  di  cui  al  regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.
455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e'
corrisposto  alla  Regione,  a  titolo  di contributo di solidarieta'
nazionale  per l'anno 2008, un contributo quindicennale di 10 milioni
di  euro  annui  a decorrere dallo stesso anno 2008. L'erogazione dei
predetti  contributi  e'  subordinata  alla  redazione  di  un  piano
economico  degli  investimenti,  che la Regione siciliana e' tenuta a
realizzare,  finalizzato all'aumento del rapporto tra PIL regionale e
PIL nazionale )).
 
          Riferimenti normativi:

              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n. 917, recante «Approvazione del testo
          unico  delle  imposte  sui  redditi»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.
              -  Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 64 del
          suddetto decreto del Presidente della Repubblica:
              «1.    Le    minusvalenze    realizzate    relative   a
          partecipazioni con i requisiti di cui all'art. 87, comma 1,
          lettere  b), c) e d), possedute ininterrottamente dal primo
          giorno  del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta
          cessione,  considerando  cedute per prime le azioni o quote
          acquisite  in  data piu' recente, ed i costi specificamente
          inerenti   al   realizzo   di   tali  partecipazioni,  sono
          indeducibili  in  misura corrispondente alla percentuale di
          cui all'art. 58, comma 2».
              - Si riporta il testo dell'art. 87 del suddetto decreto
          del  Presidente  della  Repubblica,  cosi'  come modificato
          dalla presente legge:
              «Art. 87 (Plusvalenze esenti). - 1. Non concorrono alla
          formazione  del  reddito  imponibile in quanto esenti nella
          misura  del  91  per cento, e dell'84 per cento a decorrere
          dal  2007  le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi
          dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente ad azioni o
          quote  di  partecipazioni  in  societa'  ed  enti  indicati
          nell'articolo  5,  escluse  le societa' semplici e gli enti
          alle stesse equiparate, e nell'art. 73, comprese quelle non
          rappresentate da titoli, con i seguenti requisiti:
                a) ininterrotto   possesso   dal   primo  giorno  del
          diciottesimo  mese precedente quello dell'avvenuta cessione
          considerando  cedute  per prime le azioni o quote acquisite
          in data piu' recente;»
                b) classificazione      nella     categoria     delle
          immobilizzazioni  finanziarie  nel  primo  bilancio  chiuso
          durante il periodo di possesso;
                c) residenza  fiscale  della  societa' partecipata in
          uno  Stato  o territorio diverso da quelli a regime fiscale
          privilegiato  di  cui  al  decreto  ministeriale emanato ai
          sensi   dell'art.   167,   comma  4,  o,  alternativamente,
          l'avvenuta    dimostrazione,   a   seguito   dell'esercizio
          dell'interpello  secondo  le modalita' del comma 5, lettera
          b), dello stesso art. 167, che dalle partecipazioni non sia
          stato  conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso,
          l'effetto  di localizzare i redditi in Stati o territori in
          cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al
          predetto decreto ministeriale;
                d) esercizio  da  parte della societa' partecipata di
          un'impresa   commerciale  secondo  la  definizione  di  cui
          all'art.  55.  Senza  possibilita'  di  prova  contraria si
          presume  che  questo  requisito  non sussista relativamente
          alle   partecipazioni   in   societa'  il  cui  valore  del
          patrimonio  e'  prevalentemente costituito da beni immobili
          diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio
          e'  effettivamente  diretta l'attivita' dell'impresa, dagli
          impianti   e   dai   fabbricati   utilizzati   direttamente
          nell'esercizio   d'impresa.   Si  considerano  direttamente
          utilizzati  nell'esercizio  d'impresa gli immobili concessi
          in  locazione  finanziaria  e  i terreni su cui la societa'
          partecipata svolge l'attivita' agricola.
              2.  I  requisiti  di  cui  al comma 1, lettere c) e d),
          devono   sussistere   ininterrottamente,   al  momento  del
          realizzo,  almeno  dall'inizio  del terzo periodo d'imposta
          anteriore al realizzo stesso.
              3.  L'esenzione  di  cui  al  comma  1 si applica, alle
          stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate
          ai  sensi  dell'art.  86,  commi  1 e 2, relativamente agli
          strumenti   finanziari   similari   alle  azioni  ai  sensi
          dell'art.  44 ed ai contratti di cui all'art. 109, comma 9,
          lettera b).
              4.  Fermi rimanendo quelli di cui alle lettere a), b) e
          c),  il  requisito  di  cui alla lettera d) del comma 1 non
          rileva  per le partecipazioni in societa' i cui titoli sono
          negoziati   nei  mercati  regolamentati.  Alle  plusvalenze
          realizzate mediante offerte pubbliche di vendita si applica
          l'esenzione  di  cui  ai  commi 1 e 3 indipendentemente dal
          verificarsi del requisito di cui alla predetta lettera d).
              5.  Per  le partecipazioni in societa' la cui attivita'
          consiste  in  via esclusiva o prevalente nell'assunzione di
          partecipazioni, i requisiti di cui alle lettere c) e d) del
          comma   1   si  riferiscono  alle  societa'  indirettamente
          partecipate   e   si   verificano   quando  tali  requisiti
          sussistono    nei    confronti    delle   partecipate   che
          rappresentano  la  maggior  parte del valore del patrimonio
          sociale della partecipante.
              6.  Nei casi di cui all'art. 47, comma 5, alle somme ed
          al   valore   normale   dei   beni  ricevuti  a  titolo  di
          ripartizione  delle  riserve  ivi previste per la parte che
          eccede    il    valore   fiscalmente   riconosciuto   della
          partecipazione  si  applica  quanto previsto nei precedenti
          commi.
              7. Nei casi di cui all'art. 47, comma 7, l'esenzione di
          cui al presente articolo si applica, alle stesse condizioni
          di  cui ai commi precedenti, alla differenza tra le somme o
          il   valore   normale   dei   beni  ricevuti  a  titolo  di
          ripartizione  del  capitale e delle riserve di cui all'art.
          47,  comma  5,  e  il valore fiscalmente riconosciuto della
          partecipazione».
              - Si riporta il testo dell'art. 97 del suddetto decreto
          del  Presidente  della  Repubblica,  cosi'  come modificato
          dalla presente legge:
              «Art. 97 (Pro rata patrimoniale). -  1. Nel caso in cui
          alla  fine  del  periodo d'imposta il valore di libro delle
          partecipazioni   di  cui  all'art.  87  eccede  quello  del
          patrimonio  netto  contabile, la quota di interessi passivi
          che  residua  dopo l'applicazione delle disposizioni di cui
          all'art.   98,   al   netto   degli  interessi  attivi,  e'
          indeducibile  per  la  partecorrispondente  al rapporto fra
          tale   eccedenza  ed  il  totale  dell'attivo  patrimoniale
          ridotto  dello  stesso  patrimonio  netto  contabile  e dei
          debiti  commerciali.  La  parte indeducibile determinata ai
          sensi   del   periodo   precedente  e'  ridotta  in  misura
          corrispondente   alla   quota   imponibile   dei  dividendi
          percepiti   relativi  alle  stesse  partecipazioni  di  cui
          all'art. 87.
              1-bis.  Agli  effetti  del comma 1, il requisito di cui
          all'art.  87,  comma  1,  lettera a), si intende conseguito
          qualora le partecipazioni siano possedute ininterrottamente
          dal  primo  giorno  del  dodicesimo  mese precedente quello
          della fine del periodo d'imposta.
              2. Per il calcolo dell'eccedenza di cui al primo comma:
                a) il   patrimonio   netto   contabile,   comprensivo
          dell'utile  dell'esercizio,  e'  rettificato in diminuzione
          con gli stessi criteri di cui all'art. 98, comma 3, lettera
          e), numeri 1) e 3);
                b) non rilevano:
                  1)  le  partecipazioni  in  societa' il cui reddito
          concorre   insieme   a   quello   della  partecipante  alla
          formazione dell'imponibile di gruppo di cui alle sezioni II
          e   III   del   presente   capo,   salvo   quanto  previsto
          rispettivamente  dagli articoli 124, comma 1, lettera a), e
          138, comma 1, delle predette sezioni;
                  2) quelle in societa' il cui reddito e' imputato ai
          soci  anche  per  effetto dell'opzione di cui all'art. 115.
          Tuttavia,  nel  caso  in cui entro il terzo anno successivo
          all'acquisto avvenga la cessione di tali partecipazioni, il
          reddito  imponibile  e' rettificato in aumento dell'importo
          corrispondente a quello degli interessi passivi dedotti nei
          precedenti  esercizi per effetto della previsione di cui al
          primo periodo».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  101  del suddetto
          decreto   del   Presidente  della  Repubblica,  cosi'  come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.  101  (Minusvalenze  patrimoniali, sopravvenienze
          passive  e perdite). - 1. Le minusvalenze dei beni relativi
          all'impresa,  diversi da quelli indicati negli articoli 85,
          comma 1, e 87, determinate con gli stessi criteri stabiliti
          per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se
          sono realizzate ai sensi dell'art. 86, commi 1, lettere a),
          b) e c), e 2.
              1-bis.  Per i beni di cui all'art. 87, fermi restando i
          requisiti  ivi  previsti  al  comma 1, lettere b), c) e d),
          l'applicazione   del  comma  1  del  presente  articolo  e'
          subordinata  all'ininterrotto possesso dal primo giorno del
          dodicesimo  mese  precedente quello dell'avvenuta cessione,
          considerando  cedute  per prime le azioni o quote acquisite
          in data piu' recente.
              2.  Per  la valutazione dei beni indicati nell'art. 85,
          comma  1,  lettera  e),  che costituiscono immobilizzazioni
          finanziarie,  si  applicano  le  disposizioni dell'art. 94;
          tuttavia,  per  i titoli negoziati in mercati regolamentati
          italiani  o  esteri,  le  minusvalenze  sono  deducibili in
          misura   non   eccedente   la   differenza  tra  il  valore
          fiscalmente  riconosciuto e quello determinato in base alla
          media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre.
              3.  Per  le  immobilizzazioni finanziarie costituite da
          partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte
          in  bilancio  a  norma  dell'art.  2426,  n. 4), del codice
          civile  o  di  leggi  speciali,  non e' deducibile, anche a
          titolo  di  ammortamento,  la  parte  del costo di acquisto
          eccedente   il   valore  corrispondente  alla  frazione  di
          patrimonio    netto    risultante    dall'ultimo   bilancio
          dell'impresa partecipata.
              4.  Si  considerano  sopravvenienze  passive il mancato
          conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso
          a   formare   il   reddito   in   precedenti  esercizi,  il
          sostenimento  di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi
          o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in
          precedenti  esercizi  e  la  sopravvenuta  insussistenza di
          attivita'  iscritte  in  bilancio  in  precedenti  esercizi
          diverse da quelle di cui all'art. 87.
              5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al
          costo  non  ammortizzato  di  essi, e le perdite su crediti
          sono  deducibili se risultano da elementi certi e precisi e
          in  ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore e'
          assoggettato  a procedure concorsuali. Ai fini del presente
          comma,  il  debitore  si considera assoggettato a procedura
          concorsuale  dalla  data  della  sentenza  dichiarativa del
          fallimento  o  del provvedimento che ordina la liquidazione
          coatta  amministrativa  o  del  decreto  di ammissione alla
          procedura  di  concordato  preventivo  o  del  decreto  che
          dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle
          grandi imprese in crisi.
              6.  Per  le  perdite  derivanti dalla partecipazione in
          societa'  in  nome  collettivo e in accomandita semplice si
          applicano le disposizioni del comma 2 dell'art. 8.
              7.  I  versamenti  in  denaro o in natura fatti a fondo
          perduto o in conto capitale alle societa' indicate al comma
          6  dai  propri  soci  e  la  rinuncia  degli stessi soci ai
          crediti  non  sono  ammessi  in  deduzione  ed  il relativo
          ammontare si aggiunge al costo della partecipazione».
              -  Si riporta il testo dell'art. 38 dello statuto della
          regione  siciliana  di  cui  al  regio  decreto legislativo
          15 maggio  1946, n. 455 recante «Approvazione dello statuto
          della    Regione   siciliana»,   convertito   dalla   legge
          costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2:
              «Art. 38. - Lo Stato versera' annualmente alla Regione,
          a   titolo   di   solidarieta'   nazionale,  una  somma  da
          impiegarsi,  in base ad un piano economico, nell'esecuzione
          di lavori pubblici.
              Questa  somma tendera' a bilanciare il minore ammontare
          dei redditi di lavoro nella Regione in confronto alla media
          nazionale.
              Si procedera' ad una revisione quinquennale della detta
          assegnazione  con  riferimento  alle  variazioni  dei  dati
          assunti per il precedente computo».