Art. 7-sexies.
                Asseverazione degli studi di settore

((    1.  Nell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il
comma  3-bis,  e'  inserito  il  seguente: «3-ter. In caso di mancato
adeguamento  ai  ricavi o compensi determinati sulla base degli studi
di settore, possono essere attestate le cause che giustificano la non
congruita'  dei  ricavi  o  compensi  dichiarati  rispetto  a  quelli
derivanti  dall'applicazione  degli  studi  medesimi.  Possono essere
attestate, altresi', le cause che giustificano un'incoerenza rispetto
agli   indici   economici   individuati   dai  predetti  studi.  Tale
attestazione  e'  rilasciata,  su  richiesta  dei  contribuenti,  dai
soggetti  indicati  alle  lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3
del  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio  1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle
dichiarazioni,  dai  responsabili  dell'assistenza fiscale dei centri
costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo
32,  comma  1,  del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dai
dipendenti  e  funzionari  delle  associazioni di categoria abilitati
all'assistenza  tecnica  di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.».
  2.  Nell'articolo  3 del regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il comma 2 e' abrogato )).
 
          Riferimenti normativi:

              - Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 8 maggio
          1998, n. 146 recante «Disposizioni per la semplificazione e
          la  razionalizzazione  del  sistema  tributario  e  per  il
          funzionamento   dell'Amministrazione  finanziaria,  nonche'
          disposizioni  varie  di  carattere finanziario», cosi' come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.  10  (Modalita'  di  utilizzazione degli studi di
          settore  in  sede  di  accertamento). - 1. Gli accertamenti
          basati  sugli  studi  di settore, di cui all'art. 62-sexies
          del  decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  29 ottobre 1993, n. 427, sono
          effettuati  nei  confronti  dei  contribuenti  con  periodo
          d'imposta  pari  a dodici mesi e con le modalita' di cui al
          presente articolo.
              2. Nei confronti degli esercenti attivita' d'impresa in
          regime  di  contabilita'  ordinaria,  anche  per effetto di
          opzione,   e   degli   esercenti  arti  e  professioni,  la
          disposizione  del  comma 1  trova  applicazione  quando  in
          almeno   due   periodi   d'imposta   su   tre   consecutivi
          considerati,  compreso quello da accertare, l'ammontare dei
          compensi  o dei ricavi determinabili sulla base degli studi
          di  settore  risulta superiore all'ammontare dei compensi o
          ricavi  dichiarati  con  riferimento agli stessi periodi di
          imposta.  La disposizione del comma 1 trova applicazione in
          ogni caso nei confronti degli esercenti attivita' d'impresa
          in  regime  di contabilita' ordinaria, anche per effetto di
          opzione,   quando   emergono  significative  situazioni  di
          incoerenza   rispetto   ad   indici  di  natura  economica,
          finanziaria   o   patrimoniale,  individuati  con  apposito
          provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle entrate,
          sentito  il  parere  della commissione di esperti di cui al
          comma 7.
              3. Indipendentemente da quanto previsto al comma 2, nei
          confronti   dei  contribuenti  in  regime  di  contabilita'
          ordinaria,  anche per effetto di opzione, l'ufficio procede
          ai  sensi  del  comma 1  quando  dal  verbale di ispezione,
          redatto  ai  sensi  dell'art. 33 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29 settembre  1973, n. 600, e successive
          modificazioni,  risulta  motivata  l'inattendibilita' della
          contabilita'  ordinaria in presenza di gravi contraddizioni
          o  l'irregolarita'  delle scritture obbligatorie ovvero tra
          esse  e i dati e gli elementi direttamente rilevati in base
          ai  criteri  stabiliti  con il decreto del Presidente della
          Repubblica 16 settembre 1996, n. 570.
              3-bis.  Nelle  ipotesi di cui ai commi 2 e 3 l'ufficio,
          prima della notifica dell'avviso di accertamento, invita il
          contribuente  a comparire, ai sensi dell'art. 5 del decreto
          legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
              3-ter.  In  caso  di  mancato  adeguamento  ai ricavi o
          compensi  determinati  sulla  base  degli studi di settore,
          possono  essere  attestate le cause che giustificano la non
          congruita'  dei  ricavi  o  compensi  dichiarati rispetto a
          quelli  derivanti  dall'applicazione  degli studi medesimi.
          Possono   essere   attestate,   altresi',   le   cause  che
          giustificano  un'incoerenza  rispetto agli indici economici
          individuati   dai  predetti  studi.  Tale  attestazione  e'
          rilasciata,  su  richiesta  dei  contribuenti, dai soggetti
          indicati  alle  lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 3 del
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   22 luglio   1998,   n.   322,  abilitati  alla
          trasmissione    telematica    delle    dichiarazioni,   dai
          responsabili  dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
          dai  soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 32,
          comma 1,  del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
          dai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria
          abilitati   all'assistenza  tecnica  di  cui  all'art.  12,
          comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
              4.  Le  disposizioni  dei  commi  1, 2 e 3 del presente
          articolo non  si  applicano  nei confronti dei contribuenti
          che  hanno  dichiarato  ricavi di cui all'art. 53, comma 1,
          esclusi  quelli  di  cui alla lettera c), o compensi di cui
          all'art.  50,  comma 1,  del  testo unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   22 dicembre   1986,   n.   917,  e  successive
          modificazioni,  di  ammontare superiore al limite stabilito
          per  ciascuno  studio  di  settore  dal relativo decreto di
          approvazione  del  Ministro  delle  finanze,  da pubblicare
          nella  Gazzetta  Ufficiale. Tale limite non puo', comunque,
          essere   superiore   a  10  miliardi  di  lire.  Le  citate
          disposizioni  non  si  applicano, altresi', ai contribuenti
          che  hanno  iniziato  o  cessato  l'attivita'  nel  periodo
          d'imposta  ovvero  che  non  si  trovano  in  un periodo di
          normale svolgimento dell'attivita'.
              5.   Ai   fini   dell'imposta   sul   valore  aggiunto,
          all'ammontare  dei  maggiori ricavi o compensi, determinato
          sulla  base  dei  predetti  studi  di  settore, si applica,
          tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad
          imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media
          risultante   dal   rapporto  tra  l'imposta  relativa  alle
          operazioni  imponibili,  diminuita  di quella relativa alle
          cessioni  di  beni  ammortizzabili,  e  il  volume d'affari
          dichiarato.
              6.   I   maggiori  ricavi,  compensi  e  corrispettivi,
          conseguenti  all'applicazione  degli accertamenti di cui al
          comma 1,  ovvero dichiarati per effetto dell'adeguamento di
          cui   all'art.   2  del  regolamento  recante  disposizioni
          concernenti  i  tempi  e le modalita' di applicazione degli
          studi  di  settore,  di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  31 maggio  1999,  n.  195, non rilevano ai fini
          dell'obbligo  della  trasmissione della notizia di reato ai
          sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale.
              7.  Con decreto del Ministro delle finanze e' istituita
          una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro
          tenuto  anche conto delle segnalazioni delle organizzazioni
          economiche  di  categoria  e degli ordini professionali. La
          commissione,  prima dell'approvazione e della pubblicazione
          dei  singoli  studi di settore, esprime un parere in merito
          alla  idoneita'  degli  studi  stessi  a  rappresentare  la
          realta'  cui si riferiscono. Non e' previsto alcun compenso
          per    l'attivita'    consultiva   dei   componenti   della
          commissione.
              8. Con i decreti di approvazione degli studi di settore
          possono essere stabiliti criteri e modalita' di annotazione
          separata  dei  componenti  negativi  e  positivi di reddito
          rilevanti  ai fini dell'applicazione degli studi stessi nei
          confronti dei soggetti che esercitano piu' attivita'.
              9.  Con  i regolamenti previsti dall'art. 3, comma 136,
          legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono disciplinati i tempi e
          le  modalita' di applicazione degli studi di settore, anche
          in deroga al comma 10 del presente articolo ed al comma 125
          dell'art. 3 della citata legge n. 662 del 1996.
              10.  Per il periodo d'imposta 1998, gli accertamenti di
          cui  al comma 1 non possono essere effettuati nei confronti
          dei  contribuenti  che  indicano  nella  dichiarazione  dei
          redditi  ricavi  o  compensi  di  ammontare non inferiore a
          quello  derivante dall'applicazione degli studi di settore;
          in  tal  caso, si applicano le disposizioni di cui all'art.
          55,   quarto   comma,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   29 settembre   1973,   n.  600,  e  successive
          modificazioni,  ma  non e' dovuto il versamento della somma
          pari a un ventesimo dei ricavi o compensi non annotati, ivi
          previsto.  Per  il  medesimo  periodo  di  imposta, ai fini
          dell'imposta  sul  valore aggiunto, l'adeguamento al volume
          d'affari   risultante   dall'applicazione  degli  studi  di
          settore puo' essere operato, senza applicazione di sanzioni
          e  interessi,  effettuando  il  versamento  della  relativa
          imposta   entro   il   termine   di   presentazione   della
          dichiarazione  dei redditi; i maggiori corrispettivi devono
          essere  annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita
          sezione  dei  registri  di  cui  agli  articoli 23 e 24 del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, e successive modificazioni.
              11.  Nell'art.  62-bis,  comma 1,  secondo periodo, del
          decreto-legge  30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29 ottobre 1993, n. 427, sono
          soppresse  le  parole:  ", con particolare riferimento agli
          acquisti  di  beni  e servizi, ai prezzi medi praticati, ai
          consumi   di  materie  prime  e  sussidiarie,  al  capitale
          investito,  all'impiego  di  attivita'  lavorativa, ai beni
          strumentali impiegati, alla localizzazione dell'attivita' e
          ad  altri elementi significativi in relazione all'attivita'
          esercitata".
              12. L'elaborazione degli studi di settore, nonche' ogni
          altra  attivita'  di studio e ricerca in materia tributaria
          possono  essere affidate, in concessione, ad una societa' a
          partecipazione  pubblica. Essa e' costituita sotto forma di
          societa'  per  azioni  di  cui  il  Ministero delle finanze
          detiene  una  quota di capitale sociale non inferiore al 51
          per   cento.   Dall'applicazione   del  presente  comma non
          potranno derivare, per l'anno 1997, maggiori spese a carico
          del  bilancio  dello  Stato; per ciascuno degli anni 1998 e
          1999, le predette spese aggiuntive non potranno superare la
          somma di lire 2 miliardi alla quale si provvede mediante le
          maggiori   entrate   derivanti  dalla  presente  legge.  Il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica  e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
          le occorrenti variazioni di bilancio.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 3  dell'art. 3 del
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22 luglio  1998,  n.  322  recante «Regolamento
          recante  modalita' per la presentazione delle dichiarazioni
          relative  alle  imposte  sui redditi, all'imposta regionale
          sulle   attivita'   produttive  e  all'imposta  sul  valore
          aggiunto,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 136, della legge
          23 dicembre 1996, n. 662.»:
              «3.    Ai   soli   fini   della   presentazione   delle
          dichiarazioni   in  via  telematica  mediante  il  servizio
          telematico  Entratel  si  considerano  soggetti  incaricati
          della trasmissione delle stesse:
                a) gli    iscritti    negli    albi    dei    dottori
          commercialisti,  dei  ragionieri e dei periti commerciali e
          dei consulenti del lavoro;
                b) i  soggetti  iscritti  alla  data del 30 settembre
          1993  nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  per la
          sub-categoria  tributi, in possesso di diploma di laurea in
          giurisprudenza  o  in economia e commercio o equipollenti o
          diploma di ragioneria;
                c) le   associazioni   sindacali   di  categoria  tra
          imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a), b)
          e  c),  del  decreto  legislativo  9 luglio  1997,  n. 241,
          nonche'   quelle  che  associano  soggetti  appartenenti  a
          minoranze etnico-linguistiche;
                d) i  centri  di  assistenza fiscale per le imprese e
          per i lavoratori dipendenti e pensionati;
                e) gli  altri  incaricati individuati con decreto del
          Ministro dell'economia e delle finanze.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 32 del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 recante «Norme di
          semplificazione  degli adempimenti dei contribuenti in sede
          di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta sul valore
          aggiunto,   nonche'   di  modernizzazione  del  sistema  di
          gestione delle dichiarazioni»:
              «1.   I   centri  di  assistenza  fiscale,  di  seguito
          denominati "Centri", possono essere costituiti dai seguenti
          soggetti:
                a) associazioni    sindacali    di    categoria   fra
          imprenditori,     presenti    nel    Consiglio    nazionale
          dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni;
                b) associazioni    sindacali    di    categoria   fra
          imprenditori,  istituite  da  almeno dieci anni, diverse da
          quelle  indicate  nella  lettera a)  se,  con  decreto  del
          Ministero  delle  finanze,  ne e' riconosciuta la rilevanza
          nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno
          pari   al  5  per  cento  degli  appartenenti  alla  stessa
          categoria,  iscritti  negli  appositi registri tenuti dalla
          camera  di  commercio,  nonche'  all'esistenza di strutture
          organizzate in almeno 30 province;
                c) organizzazioni  aderenti  alle associazioni di cui
          alle   lettere a)   e   b),  previa  delega  della  propria
          associazione nazionale;
                d) organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti
          e   pensionati   od  organizzazioni  territoriali  da  esse
          delegate,   aventi  complessivamente  almeno  cinquantamila
          aderenti;
                e) sostituti  di  cui  all'art.  23  del  decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e
          successive  modificazioni,  aventi  complessivamente almeno
          cinquantamila dipendenti;
                f) associazioni  di lavoratori promotrici di istituti
          di  patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo
          del  Capo  provvisorio  dello Stato 29 luglio 1947, n. 804,
          aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 2 dell'art. 12 del
          decreto   legislativo  31 dicembre  1992,  n.  546  recante
          «Disposizioni  sul  processo tributario in attuazione della
          delega  al  Governo  contenuta  nell'art.  30  della  legge
          30 dicembre 1991, n. 413»:
              «2.  Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle
          commissioni  tributarie,  se  iscritti  nei  relativi  albi
          professionali,   gli  avvocati,  i  procuratori  legali,  i
          dottori   commercialisti,   i   ragionieri   e   i   periti
          commerciali. Sono altresi' abilitati all'assistenza tecnica
          dinanzi   alle  commissioni  tributarie,  se  iscritti  nei
          relativi  albi  professionali, i consulenti del lavoro, per
          le  materie  concernenti le ritenute alla fonte sui redditi
          di  lavoro  dipendente  ed  assimilati  e  gli  obblighi di
          sostituto  di  imposta relativi alle ritenute medesime, gli
          ingegneri,  gli  architetti,  i geometri, i periti edili, i
          dottori  in agraria, gli agronomi e i periti agrari, per le
          materie   concernenti   l'estensione,  il  classamento  dei
          terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a
          titolo   di  promiscuita'  di  una  stessa  particella,  la
          consistenza,    il   classamento   delle   singole   unita'
          immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale
          e  gli  spedizionieri doganali per le materie concernenti i
          tributi  amministrati  dall'Agenzia delle dogane. In attesa
          dell'adeguamento  alle  direttive comunitarie in materia di
          esercizio  di  attivita'  di  consulenza  tributaria  e del
          conseguente   riordino   della   materia,  sono,  altresi',
          abilitati  alla assistenza tecnica, se iscritti in appositi
          elenchi  da  tenersi  presso  le  direzioni regionali delle
          entrate, i soggetti indicati nell'art. 63, terzo comma, del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n. 600, i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993
          nei  ruoli  di  periti  ed  esperti  tenuti dalle camere di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  per la
          subcategoria  tributi,  in possesso di diploma di laurea in
          giurisprudenza  o  in economia e commercio o equipollenti o
          di   diploma   di  ragioniere  limitatamente  alle  materie
          concernenti  le  imposte  di  registro,  di  successione, i
          tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'ILOR e l'IRPEG, nonche' i
          dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate
          nel   Consiglio   nazionale   dell'economia  e  del  lavoro
          (C.N.E.L.)  e  i  dipendenti  delle  imprese,  o delle loro
          controllate  ai  sensi  dell'art.  2359  del codice civile,
          primo  comma,  numero 1),  limitatamente  alle controversie
          nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le
          imprese  o  loro  controllate,  in  possesso del diploma di
          laurea  in  giurisprudenza  o  in  economia  e  commercio o
          equipollenti  o  di  diploma di ragioneria e della relativa
          abilitazione  professionale; con decreto del Ministro delle
          finanze  sono stabilite le modalita' per l'attuazione delle
          disposizioni  del  presente periodo. Sono inoltre abilitati
          all'assistenza  tecnica dinanzi alle commissioni tributarie
          i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data
          di  entrata  in  vigore del decreto legislativo 31 dicembre
          1992, n. 545, risultavano iscritti nell'elenco tenuto dalla
          Intendenza  di  finanza competente per territorio, ai sensi
          dell'art. 30, terzo comma, del decreto del Presidente della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 3 del regolamento di
          cui  al  decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999,
          n.  164 recante «Regolamento recante norme per l'assistenza
          fiscale  resa  dai  Centri  di  assistenza  fiscale  per le
          imprese  e  per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai
          professionisti   ai   sensi   dell'art.   40   del  decreto
          legislativo  9 luglio  1997, n. 241», cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art. 3 (Asseverazione). - 1. Gli elementi contabili ed
          extracontabili  rilevanti  ai  fini dell'applicazione degli
          studi  di  settore  per  le  singole  attivita' esercitate,
          oggetto  dell'asseverazione  di  cui  all'art. 35, comma 1,
          lettera b),  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
          sono  individuati con decreto direttoriale del Dipartimento
          delle entrate di approvazione dei modelli di dichiarazione.
              2. (Comma abrogato).».