Art. 15. 
 
  L'ordinamento gerarchico dei cappellani militari e' costituito  dai
seguenti gradi: 
    primo cappellano-militare capo, assimilato di rango al  grado  di
maggiore; 
    cappellano  militare  capo,  assimilato  di  rango  al  grado  di
capitano; 
    cappellano militare addetto, assimilato  di  rango  al  grado  di
tenente.