Art. 19.

  Il   cappellano  militare,  all'atto  di  assumere  servizio,  deve
prestare  giuramento  con  la formula e secondo le modalita' previste
per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.
  Per  il  cappellano  militare che non presti giuramento si fa luogo
alla  revoca  della nomina con effetto dalla data di decorrenza della
nomina stessa.