Art. 20. I cappellani militari si distinguono in: cappellani militari in servizio permanente; cappellani militari in congedo; cappellani militari in congedo assoluto. I cappellani militari in congedo non sono vincolati da rapporto d'impiego ed hanno gli obblighi di servizio previsti dalla presente legge. I cappellani militari in congedo sono ripartiti in due categorie: cappellani militari di complemento e cappellani militari della riserva. I cappellani militari in congedo assoluto non hanno piu' obblighi di servizio, ma conservano il grado e l'onore del uniforme.