Art. 20.

  I cappellani militari si distinguono in:
    cappellani militari in servizio permanente;
    cappellani militari in congedo;
    cappellani militari in congedo assoluto.
  I  cappellani  militari  in  congedo non sono vincolati da rapporto
d'impiego  ed  hanno gli obblighi di servizio previsti dalla presente
legge.  I  cappellani  militari  in  congedo  sono  ripartiti  in due
categorie:  cappellani  militari di complemento e cappellani militari
della riserva.
  I  cappellani  militari in congedo assoluto non hanno piu' obblighi
di servizio, ma conservano il grado e l'onore del uniforme.