Art. 21.

  I  cappellani  militari  del  servizio permanente, di complemento e
della  riserva,  sono iscritti rispettivamente in tre ruoli unici per
tutte  le  Forze  armate  dello Stato, costituiti presso il Ministero
della difesa, servizi dell'Esercito.
  L'iscrizione nei ruoli e' effettuata in ordine decrescente di grado
e di anzianita'.
  I  cappellani  militari  in  servizio  permanente  e  quelli  delle
categorie  in congedo in temporaneo servizio sono impiegati presso le
singole  Forze  armate,  in  relazione  alle  esigenze  del  servizio
dell'assistenza  spirituale  di  ciascuna  di  esse,  con decreto del
Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro competente ove si
tratti   di   Forza   armata  diversa  dall'Esercito,  dalla  Marina,
dall'Aeronautica.
  L'organico  dei  cappellani  militari  in  servizio  permanente  e'
fissato dalla tabella n. 1 annessa alla presente legge.