Art. 22.

  L'anzianita' di grado e' assoluta e relativa.
  Per anzianita' assoluta si intende il tempo trascorso dal
cappellano  militare nel proprio grado, salvo le eventuali detrazioni
apportate ai sensi del successivo articolo 23.
  Per  anzianita'  relativa  si  intende  l'ordine  di precedenza del
cappellano militare fra i pari grado dello stesso ruolo.
  L'anzianita'  assoluta  e'  determinata  dalla  data del decreto di
nomina  o  di  promozione,  quando  non  sia, altrimenti disposto dal
decreto stesso.
  A parita' di anzianita' assoluta, l'anzianita' relativa, quando non
possa essere stabilito altrimenti, e' determinata dall'eta'.