Art. 22. L'anzianita' di grado e' assoluta e relativa. Per anzianita' assoluta si intende il tempo trascorso dal cappellano militare nel proprio grado, salvo le eventuali detrazioni apportate ai sensi del successivo articolo 23. Per anzianita' relativa si intende l'ordine di precedenza del cappellano militare fra i pari grado dello stesso ruolo. L'anzianita' assoluta e' determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione, quando non sia, altrimenti disposto dal decreto stesso. A parita' di anzianita' assoluta, l'anzianita' relativa, quando non possa essere stabilito altrimenti, e' determinata dall'eta'.