Art. 23.

  Il  cappellano  militare  che  si sia venuto a trovare in una delle
condizioni  previste  dagli  articoli  10,  primo comma 11 e 12 della
legge  10  aprile  1954,  n. 113, subisce nel ruolo una detrazione di
anzianita' pari al periodo di durata delle condizioni stesse.