Art. 24. I cappellani militari sono assoggettati alla giurisdizione penale militare soltanto in caso di mobilitazione totale o parziale e in caso di imbarco o di servizio presso unita' delle Forze armate dislocate fuori del territorio metropolitano. Nelle stesse condizioni di cui al comma precedente, i cappellani militari sono sottoposti alle norme del Regolamento di disciplina militare, nei limiti e con le modalita' che saranno stabiliti dal regolamento.