Art. 24.

  I  cappellani  militari sono assoggettati alla giurisdizione penale
militare  soltanto  in  caso  di mobilitazione totale o parziale e in
caso  di  imbarco  o  di  servizio  presso  unita' delle Forze armate
dislocate fuori del territorio metropolitano.
  Nelle  stesse  condizioni  di cui al comma precedente, i cappellani
militari  sono  sottoposti  alle  norme del Regolamento di disciplina
militare,  nei  limiti  e  con le modalita' che saranno stabiliti dal
regolamento.