Art. 26. L'autorita' dalla quale il cappellano militare direttamente dipende redige alla fine di ogni anno un rapporto informativo nei riguardi del cappellano militare stesso il rapporto e' altresi' redatto quando vari o cessi l'anzidetta dipendenza. L'Ordinario militare o, per sua delega, il Vicario generale militare, sulla base del rapporto informativo e di ogni altro elemento a disposizione, compila, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, le note caratteristiche per ciascun cappellano militare integrate da un giudizio complessivo espresso con le qualifiche di ottimo, buono, mediocre, insufficiente. La qualifica di ottimo puo' essere conferita al cappellano militare che, spiccando per l'insieme delle sue qualita' positive, abbia dato in servizio rendimento pieno e sicuro. La qualifica di buono e' concessa al cappellano militare che abbia dato in servizio soddisfacente rendimento. Il cappellano militare di scarso o scarsissimo rendimento in servizio e' qualificato, rispettivamente, mediocre o insufficiente. Qualora per uno o piu' anni non sia stato possibile compilare il rapporto informativo da parte degli organi competenti, la Commissione, di cui all'articolo 83, valutati gli elementi in possesso dell'Amministrazione, esprime un giudizio complessivo.