Art. 26.

  L'autorita' dalla quale il cappellano militare direttamente dipende
redige  alla  fine  di ogni anno un rapporto informativo nei riguardi
del cappellano militare stesso il rapporto e' altresi' redatto quando
vari o cessi l'anzidetta dipendenza.
  L'Ordinario  militare  o,  per  sua  delega,  il  Vicario  generale
militare,  sulla  base  del  rapporto  informativo  e  di  ogni altro
elemento  a disposizione, compila, entro il mese di gennaio dell'anno
successivo,  le  note caratteristiche per ciascun cappellano militare
integrate  da  un  giudizio complessivo espresso con le qualifiche di
ottimo, buono, mediocre, insufficiente.
  La qualifica di ottimo puo' essere conferita al cappellano militare
che,  spiccando per l'insieme delle sue qualita' positive, abbia dato
in servizio rendimento pieno e sicuro.
  La  qualifica di buono e' concessa al cappellano militare che abbia
dato in servizio soddisfacente rendimento.
  Il  cappellano  militare  di  scarso  o  scarsissimo  rendimento in
servizio e' qualificato, rispettivamente, mediocre o insufficiente.
  Qualora  per  uno  o piu' anni non sia stato possibile compilare il
rapporto   informativo   da   parte   degli   organi  competenti,  la
Commissione,  di  cui  all'articolo  83,  valutati  gli  elementi  in
possesso dell'Amministrazione, esprime un giudizio complessivo.