Art. 27.

  Per  i  cappellani militari si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni  relative  alle  licenze vigenti per gli ufficiali della
Forza armata presso la quale il cappellano presta servizio.
  La  licenza  ordinaria  e' concessa dall'Ordinario militare, previo
nulla   osta   dell'autorita'  dalla  quale  il  cappellano  militare
direttamente  dipende; la licenza straordinaria per gravi esigenze di
carattere  privato  e'  concessa;  sentito  il  parere dell'Ordinario
militare, dall'Amministrazione presso la quale il cappellano militare
presta servizio.