Art. 11. Gli Uffici del lavoro e della massima occupazione sono costituiti da: 1) Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, con sede in ogni capoluogo di regione; 2) Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, con sede in ogni capoluogo di provincia, che non sia anche capoluogo di regione, e proprie sezioni zonali, comunali e frazionali; 3) Uffici speciali istituiti ai termini dell'articolo 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264; 4) Centri di emigrazione, con sede nelle localita' piu' idonee alle operazioni di espatrio e di rimpatrio, dei lavoratori e delle loro famiglie, determinate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Per particolari esigenze di servizio connesse con la speciale importanza dimensione della circoscrizione regionale, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale puo' con suo decreto disporre l'istituzione, in taluni capoluoghi di regione, di un Ufficio regionale e di un Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per l'assolvimento dei rispettivi compiti di istituto. Le sezioni zonali di cui al punto 2) del prime comma del presente articolo hanno sede nei comuni che presentano maggiori esigenze funzionali ai fini della massima occupazione e sono istituite con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; le sezioni comunali hanno sede nei rimanenti Comuni; quelle frazionali nelle localita' indicate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Nei Comuni e localita' di minore importanza, determinati con propri decreti, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e' autorizzato ad avvalersi della opera dei "corrispondenti", a norma dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562. Resta ferma, per quanto concerne i locali occorrenti per i servizi di collocamento alle sezioni previste al primo comma, punto 2), la disposizione di cui all'articolo 28 della legge 29 aprile 1949, n. 264. La Direzione generale degli affari generali e del personale provvede all'amministrazione, all'organizzazione ed al controllo degli Uffici di cui al primo comma. Le direttive e le disposizioni specifiche relative alle attribuzioni di istituto degli Uffici predetti sono impartite dalle singole Direzioni generali, per le materie di rispettiva competenza. Spetta in ogni caso alla Direzione generale degli affari generali e del personale la disciplina dei mezzi e delle modalita' occorrenti per la attuazione di tali direttive. Con le norme regolamentari di cui al successivo articolo 19 sara' provveduto alla organizzazione, unitaria dei servizi degli Uffici del lavoro e della massima occupazione al fine di assicurare il coordinamento dei servizi stessi nell'ambito della Direzione generale degli affari generali e del personale.