Art. 11.

  Gli  Uffici  del lavoro e della massima occupazione sono costituiti
da:
    1)  Uffici  regionali del lavoro e della massima occupazione, con
sede in ogni capoluogo di regione;
    2) Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, con
sede  in  ogni capoluogo di provincia, che non sia anche capoluogo di
regione, e proprie sezioni zonali, comunali e frazionali;
    3)  Uffici  speciali  istituiti ai termini dell'articolo 23 della
legge 29 aprile 1949, n. 264;
    4)  Centri  di  emigrazione, con sede nelle localita' piu' idonee
alle  operazioni  di  espatrio e di rimpatrio, dei lavoratori e delle
loro  famiglie,  determinate con decreto del Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale.
  Per  particolari  esigenze  di  servizio  connesse  con la speciale
importanza dimensione della circoscrizione regionale, il Ministro per
il  lavoro  e  la  previdenza  sociale  puo' con suo decreto disporre
l'istituzione,  in  taluni  capoluoghi  di  regione,  di  un  Ufficio
regionale  e  di  un  Ufficio  provinciale del lavoro e della massima
occupazione per l'assolvimento dei rispettivi compiti di istituto.
  Le  sezioni  zonali di cui al punto 2) del prime comma del presente
articolo  hanno  sede  nei  comuni  che  presentano maggiori esigenze
funzionali  ai  fini  della  massima occupazione e sono istituite con
decreto  del  Ministro  per  il  lavoro  e  la previdenza sociale; le
sezioni  comunali  hanno sede nei rimanenti Comuni; quelle frazionali
nelle  localita' indicate con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale.
  Nei Comuni e localita' di minore importanza, determinati con propri
decreti,  il  Ministro  per  il  lavoro  e  la  previdenza sociale e'
autorizzato  ad  avvalersi  della opera dei "corrispondenti", a norma
dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562.
  Resta  ferma, per quanto concerne i locali occorrenti per i servizi
di  collocamento  alle  sezioni previste al primo comma, punto 2), la
disposizione  di  cui  all'articolo 28 della legge 29 aprile 1949, n.
264.
  La  Direzione  generale  degli  affari  generali  e  del  personale
provvede  all'amministrazione,  all'organizzazione  ed  al  controllo
degli Uffici di cui al primo comma.
  Le   direttive   e   le   disposizioni   specifiche  relative  alle
attribuzioni  di  istituto degli Uffici predetti sono impartite dalle
singole  Direzioni generali, per le materie di rispettiva competenza.
Spetta  in  ogni caso alla Direzione generale degli affari generali e
del  personale  la  disciplina dei mezzi e delle modalita' occorrenti
per la attuazione di tali direttive.
  Con  le  norme regolamentari di cui al successivo articolo 19 sara'
provveduto alla organizzazione, unitaria dei servizi degli Uffici del
lavoro   e  della  massima  occupazione  al  fine  di  assicurare  il
coordinamento dei servizi stessi nell'ambito della Direzione generale
degli affari generali e del personale.