Art. 12.

  Gli  Uffici  regionali  del  lavoro  e  della  massima  occupazione
svolgono,  nell'ambito  della  circoscrizione  regionale, le seguenti
funzioni:
    a)   coordinamento   e   vigilanza  sull'attivita'  degli  Uffici
provinciali  del  lavoro  e della massima occupazione e dei centri di
emigrazione.
    b)  compiti  di  indirizzo,  propulsione  e  partecipazione  alle
iniziative  di  carattere  regionale  ed  interprovinciale  dirette a
conseguire la massima occupazione;
    c)  rilevazioni  statistiche  e  compilazione  di  relazioni  sui
fenomeni concernenti il campo del lavoro;
    d)  trattazione di controversie collettive di lavoro interessanti
piu' province, o non risolte in sede provinciale;
    e)   tutti   gli   altri  compiti  che  sono  loro  demandati  da
disposizioni  legislative e regolamentari o delegati dal Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale.
  Essi  inoltre  disimpegnano, per la provincia in cui hanno sede, le
funzioni  proprie  degli Uffici provinciali, salvo quanto e' disposto
dal secondo comma del precedente articolo 11.
  Gli  Uffici  provinciali  del  lavoro  e  della massima occupazione
svolgono, nell'ambito della loro circoscrizione le seguenti funzioni:
    a)  raccolta  dei  dati  necessari per lo studio della situazione
relativa alla disoccupazione locale;
    b) collocamento dei lavoratori;
    c)  reclutamento  dei  lavoratori  che  emigrano, assistenza agli
stessi   e   alle   loro  famiglie,  loro  avviamento  ai  centri  di
emigrazione;
    d)  conciliazione  delle  vertenze  individuali  e  collettive di
lavoro;
    e)  compiti  di  indirizzo,  propulsione  e  partecipazione  alle
iniziative  di carattere provinciale o locale dirette a conseguire la
massima occupazione;
    f)   compiti  in  materia  di  orientamento  e  di  addestramento
professionale,  nonche'  in  materia  di  cantieri  di  lavoro  e  di
rimboschimento,  di  cui  alla  legge  29  aprile  1949,  n.  264,  e
successive modificazioni;
    g)  compiti  nel  settore  della previdenza e assistenza sociale,
attribuiti  a  norma  dell'articolo  1, secondo comma, della legge 16
maggio 1956, n. 562;
    h)  compiti  in  materia  di assegnazione degli alloggi costruiti
dalla Gestione I.N.A.-Casa, previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica  22  giugno  1949,  n.  340, e successive modificazioni ed
integrazioni;
    i)  tutte  le altre funzioni che sono loro demandate dal Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale.
  I  centri  di  emigrazione provvedono alla assistenza in genere dei
lavoratori che emigrano o rimpatriano e delle loro famiglie.
  Le  sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici del lavoro e
della   massima  occupazione  espletano,  nell'ambito  della  propria
circoscrizione  territoriale,  il  collocamento  della manodopera e i
servizi   di  competenza  dei  predetti  Uffici  da  questi  ad  esse
demandati,  nonche'  i  compiti  che  nel  settore della previdenza e
dell'assistenza sociale sono loro affidati ai sensi dello articolo 1,
secondo comma, della legge 16 maggio 1956, n. 562.