Art. 12. Gli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione svolgono, nell'ambito della circoscrizione regionale, le seguenti funzioni: a) coordinamento e vigilanza sull'attivita' degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e dei centri di emigrazione. b) compiti di indirizzo, propulsione e partecipazione alle iniziative di carattere regionale ed interprovinciale dirette a conseguire la massima occupazione; c) rilevazioni statistiche e compilazione di relazioni sui fenomeni concernenti il campo del lavoro; d) trattazione di controversie collettive di lavoro interessanti piu' province, o non risolte in sede provinciale; e) tutti gli altri compiti che sono loro demandati da disposizioni legislative e regolamentari o delegati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Essi inoltre disimpegnano, per la provincia in cui hanno sede, le funzioni proprie degli Uffici provinciali, salvo quanto e' disposto dal secondo comma del precedente articolo 11. Gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione svolgono, nell'ambito della loro circoscrizione le seguenti funzioni: a) raccolta dei dati necessari per lo studio della situazione relativa alla disoccupazione locale; b) collocamento dei lavoratori; c) reclutamento dei lavoratori che emigrano, assistenza agli stessi e alle loro famiglie, loro avviamento ai centri di emigrazione; d) conciliazione delle vertenze individuali e collettive di lavoro; e) compiti di indirizzo, propulsione e partecipazione alle iniziative di carattere provinciale o locale dirette a conseguire la massima occupazione; f) compiti in materia di orientamento e di addestramento professionale, nonche' in materia di cantieri di lavoro e di rimboschimento, di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni; g) compiti nel settore della previdenza e assistenza sociale, attribuiti a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 16 maggio 1956, n. 562; h) compiti in materia di assegnazione degli alloggi costruiti dalla Gestione I.N.A.-Casa, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, e successive modificazioni ed integrazioni; i) tutte le altre funzioni che sono loro demandate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. I centri di emigrazione provvedono alla assistenza in genere dei lavoratori che emigrano o rimpatriano e delle loro famiglie. Le sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici del lavoro e della massima occupazione espletano, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, il collocamento della manodopera e i servizi di competenza dei predetti Uffici da questi ad esse demandati, nonche' i compiti che nel settore della previdenza e dell'assistenza sociale sono loro affidati ai sensi dello articolo 1, secondo comma, della legge 16 maggio 1956, n. 562.