Art. 13.

  Alla  direzione  degli  Uffici regionali del lavoro e della massima
occupazione  e degli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'articolo
23  della  legge  29 aprile 1949, n. 264, sono preposti impiegati del
ruolo  della  carriera  direttiva  degli  Uffici  del  lavoro e della
massima occupazione che rivestano qualifica non inferiore a direttore
capo.
  Alla  direzione degli Uffici provinciali del lavoro e della massima
occupazione  e  dei centri di emigrazione sono proposti impiegati del
ruolo predetto che rivestano qualifica non inferiore a direttore.