Art. 13. Alla direzione degli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione e degli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'articolo 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono preposti impiegati del ruolo della carriera direttiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione che rivestano qualifica non inferiore a direttore capo. Alla direzione degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e dei centri di emigrazione sono proposti impiegati del ruolo predetto che rivestano qualifica non inferiore a direttore.