Art. 14. L'articolo 4 della legge 16 maggio 1956, n. 562, e' sostituito dal seguente: "L'assunzione dei collocatori e' effettuata con contratto quinquennale, disciplinato sulla base di apposito contratto tipo, che sara' approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di intesa con il Ministro per il tesoro. I primi sei mesi sono considerati come periodo di prova, durante il quale l'impiegato puo' essere licenziato ai giudizio dell'Amministrazione e senza diritto ad alcun assegno ed indennita'. L'assunzione e' effettuata per i posti disponibili nella qualifica iniziale di collocatore di 3ª classe, mediante pubblico concorso per titoli ed esami. Per l'ammissione al concorso occorre il possesso del titoli e dei requisiti richiesti per l'accesso alle carriere esecutive delle Amministrazioni civili dello Stato. Per i concorsi si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e quelle del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che regolano i concorsi per l'accesso alle carriere esecutive. I concorsi possono essere effettuati anche limitatamente agli Uffici aventi sede in determinate regioni o province, salva per tutti i cittadini la facolta' di parteciparvi. Nei concorsi per collocatore di 3ª classe un terzo dei posti e' riservato ai corrispondenti in servizio, provvisti dei titoli e dei requisiti di cui al quarto comma del presente articolo".