Art. 14.

  L'articolo  4 della legge 16 maggio 1956, n. 562, e' sostituito dal
seguente:
  "L'assunzione   dei   collocatori   e'   effettuata  con  contratto
quinquennale, disciplinato sulla base di apposito contratto tipo, che
sara'  approvato  con  decreto  del  Ministro  per  il  lavoro  e  la
previdenza sociale, di intesa con il Ministro per il tesoro.
  I primi sei mesi sono considerati come periodo di prova, durante il
quale    l'impiegato    puo'    essere    licenziato    ai   giudizio
dell'Amministrazione e senza diritto ad alcun assegno ed indennita'.
  L'assunzione  e' effettuata per i posti disponibili nella qualifica
iniziale  di collocatore di 3ª classe, mediante pubblico concorso per
titoli ed esami.
  Per  l'ammissione  al concorso occorre il possesso del titoli e dei
requisiti  richiesti  per  l'accesso  alle  carriere  esecutive delle
Amministrazioni civili dello Stato.
  Per   i   concorsi  si  osserveranno,  in  quanto  applicabili,  le
disposizioni  del  testo  unico  approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n. 3, e quelle del decreto del
Presidente  della  Repubblica  3  maggio 1957, n. 686, che regolano i
concorsi per l'accesso alle carriere esecutive.
  I  concorsi  possono  essere  effettuati  anche  limitatamente agli
Uffici aventi sede in determinate regioni o province, salva per tutti
i cittadini la facolta' di parteciparvi.
  Nei  concorsi  per  collocatore  di 3ª classe un terzo dei posti e'
riservato  ai  corrispondenti in servizio, provvisti dei titoli e dei
requisiti di cui al quarto comma del presente articolo".