Art. 15.

  Al  personale  di cui all'articolo 1 della legge 16 maggio 1956, n.
562,  compete,  con  le  limitazioni  previste  dal secondo comma del
precedente  articolo  9,  un premio speciale, non pensionabile, nella
misura  che  sara'  fissata  per  ciascun  trimestre  con decreto del
Ministro  per  il  lavoro  e la previdenza sociale di concerto con il
Ministro  per  il  tesoro,  tenendo  conto  anche dei coefficienti di
stipendio.
  Il  premio  speciale  di  cui  al precedente comma compete anche al
personale  dell'Amministrazione  centrale  ed  a  quello  comunque in
servizio  presso  la  stessa, che disimpegna attivita' connessa con i
compiti  previsti  dall'articolo  1  della legge sopra indicata. Tale
premio  speciale  non  e'  cumulabile con l'indennita' ne' col premio
speciale previsti dagli articoli 9 e 10.
  L'onere  derivante dall'applicazione del presente articolo gravera'
esclusivamente  sul  contributo,  di  cui  ai  commi  primo e secondo
dell'articolo  15  della  legge  16 maggio 1956, n. 562, e non potra'
superare i due terzi dell'importo complessivo del contributo stesso.