Art. 15. Al personale di cui all'articolo 1 della legge 16 maggio 1956, n. 562, compete, con le limitazioni previste dal secondo comma del precedente articolo 9, un premio speciale, non pensionabile, nella misura che sara' fissata per ciascun trimestre con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, tenendo conto anche dei coefficienti di stipendio. Il premio speciale di cui al precedente comma compete anche al personale dell'Amministrazione centrale ed a quello comunque in servizio presso la stessa, che disimpegna attivita' connessa con i compiti previsti dall'articolo 1 della legge sopra indicata. Tale premio speciale non e' cumulabile con l'indennita' ne' col premio speciale previsti dagli articoli 9 e 10. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo gravera' esclusivamente sul contributo, di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 15 della legge 16 maggio 1956, n. 562, e non potra' superare i due terzi dell'importo complessivo del contributo stesso.