Art. 19. 
 
  Sono presentati alla Corte dei conti, perche' vi apponga il visto e
gli faccia trascrivere ne' suoi registri, tutti i decreti  coi  quali
si approvano contratti o si autorizzano spese, qualunque  ne  sia  la
forma e la  natura,  e  tutti  gli  atti  di  nomina,  promozione,  o
trasferimento d'impiegati, e quelli  coi  quali  si  danno  stipendi,
pensioni od altri assegnamenti a carico dello Stato. 
 
  Sono eccettuati i  decreti  e  gli  atti  coi  quali  si  concedono
indennita', o retribuzioni per una sola volta, non eccedenti le  lire
2,000.