Art. 19. Sono presentati alla Corte dei conti, perche' vi apponga il visto e gli faccia trascrivere ne' suoi registri, tutti i decreti coi quali si approvano contratti o si autorizzano spese, qualunque ne sia la forma e la natura, e tutti gli atti di nomina, promozione, o trasferimento d'impiegati, e quelli coi quali si danno stipendi, pensioni od altri assegnamenti a carico dello Stato. Sono eccettuati i decreti e gli atti coi quali si concedono indennita', o retribuzioni per una sola volta, non eccedenti le lire 2,000.