Art. 9.

  I  locali destinati alla produzione ed imbottigliamento della birra
o  al  solo  imbottigliamento  debbono  avere  adatte  condizioni  di
struttura  muraria  e  di  ubicazione,  debbono essere bene areati ed
illuminati  ed avere cubatura, superficie ed attrezzatura adeguate ai
quantitativi  della  materia  da  lavorare,  secondo le modalita' che
saranno  stabilite  dal  regolamento, e a tutte le prescrizioni delle
leggi  e  regolamenti  in vigore, compresi quelli in materia d'igiene
del lavoro.