Art. 8.
                      Adempimento dell'obbligo

  I  genitori  dell'obbligato o chiunque ne faccia le veci rispondono
dell'adempimento  dell'obbligo. Essi possono curare per proprio conto
l'istruzione  dell'obbligato,  purche'  dimostrino  la  capacita'  di
provvedervi  e ne diano comunicazione, anno per anno, alla competente
autorita' scolastica.
  Ha  adempiuto  all'obbligo scolastico l'alunno che abbia conseguito
il  diploma di licenza della scuola media; chi non l'abbia conseguito
e' prosciolto dall'obbligo se, al compimento del quindicesimo anno di
eta', dimostri di avere osservato per almeno otto anni le norme sullo
obbligo scolastico.
  In  caso  di  inadempienza  si applicano le sanzioni previste dalle
vigenti    disposizioni    per    gli   inadempienti   allo   obbligo
dell'istruzione elementare.