Art. 8. Adempimento dell'obbligo I genitori dell'obbligato o chiunque ne faccia le veci rispondono dell'adempimento dell'obbligo. Essi possono curare per proprio conto l'istruzione dell'obbligato, purche' dimostrino la capacita' di provvedervi e ne diano comunicazione, anno per anno, alla competente autorita' scolastica. Ha adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno che abbia conseguito il diploma di licenza della scuola media; chi non l'abbia conseguito e' prosciolto dall'obbligo se, al compimento del quindicesimo anno di eta', dimostri di avere osservato per almeno otto anni le norme sullo obbligo scolastico. In caso di inadempienza si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per gli inadempienti allo obbligo dell'istruzione elementare.