Art. 9.
             Facilitazioni all'adempimento dell'obbligo

  Per   agevolare   la  frequenza  alla  scuola  media  degli  alunni
appartenenti   a   famiglie  di  disagiate  condizioni  economiche  i
Patronati  scolastici  sono  autorizzati  a  concedere  contributi, a
distribuire   gratuitamente  libri  di  tosto,  materiale  didattico,
refezioni  e  altre  forniture necessarie e ad organizzare servizi di
trasporto gratuito di alunni, quando nelle localita' di residenza non
siano istituite scuole, corsi o classi di cui all'articolo successivo
della presente legge.
  Le  provvidenze  di  cui al presente articolo sono applicabili agli
alunni delle scuole medie per ciechi anche se accolti come interni in
istituti specializzati.