Art. 18. L'esercente l'impianto nucleare o colui che ha prestato la garanzia, finanziaria e lo stato, qualora sia stato chiamato ad intervenire ai sensi del successivo articolo 19, hanno diritto alla rivalsa: a) contro la persona fisica che ha causato dolosamente il danno; b) nella misura in cui la rivalsa e' contrattualmente prevista.