Art. 19.

  Il  limite  massimo  delle  indennita'  dovute dall'esercente di un
impianto  nucleare per danni alle persone ed alle cose e' fissato per
ogni incidente nucleare in lire 3.150 milioni.
  Se   per  effetto  di  un  incidente  nucleare  la  garanzia  della
responsabilita'  civile  possa considerarsi diminuita, l'esercente e'
tenuto  a  ricostituirla  nella  misura  e  nei  termini  fissati dal
Ministro   per   l'industria   e   per   il  commercio;  in  difetto,
l'autorizzazione e' revocata di diritto.
  Per  gli impianti a scopo esclusivamente didattico, il Ministro per
l'industria  e  per  il commercio, di concerto con il Ministro per la
pubblica  istruzione,  sentito  il  Comitato  nazionale per l'energia
nucleare,  puo'  consentire che la garanzia finanziaria sia stabilita
in  un  importo  minore,  qualora possa ritenersi che il pericolo dei
danni sia limitato.
  Qualora  un  incidente  nucleare produca danni risarcibili ai sensi
della  presente  legge, il cui importo non sia coperto dalla garanzia
finanziaria  dell'esercente,  il  risarcimento per la parte eccedente
sara' a carico dello Stato fino alla concorrenza di 43.400 milioni di
lire.
  Per persona lesa, la responsabilita' e' limitata in ogni caso ad un
massimo di 30 milioni.
  Il risarcimento del danno e' dovuto, senza la limitazione di cui al
precedente  comma,  nel  caso  di condanna penale dell'esercente, del
trasportatore o di coloro del cui operato essi rispondono a norma del
Codice  civile  per  il  fatto  dal  quale  l'incidente  nucleare  e'
derivato.
  Se  l'azione  penale  si  estingua  per  morte  dell'imputato,  per
amnistia  o  per prescrizione, il giudice civile, ai soli effetti del
risarcimento  e  su  domanda degli interessati proposta entro un anno
dal  momento dell'estinzione del reato, accerta se il fatto dal quale
l'incidente nucleare e' derivato avrebbe costituito reato.