Art. 20.

  Il   trasporto   di   materie  fissili  speciali  non  puo'  essere
autorizzato  se  non  e'  fornita  la  prova  della  esistenza di una
garanzia  finanziaria,  secondo  le  modalita' previste nell'articolo
seguente,  per  il  risarcimento  dei  danni ai terzi nella misura di
3.150 milioni di lire.
  La  garanzia finanziaria deve essere data dall'esercente l'impianto
nucleare  nel cui interesse avviene il trasporto, salvo che si tratti
di  trasportatore  autorizzato ai sensi dell'articolo 5, primo comma,
della  presente  legge,  ed  il  trasportatore  assuma  in proprio la
garanzia finanziaria per il trasporto.
  Per  i trasporti in transito nel territorio nazionale, il trasporto
non puo' essere autorizzato se non e' fornita la prova dell'esistenza
di valida garanzia finanziaria nei limiti di cui al primo comma.
  Le  disposizioni  del  quarto  comma  dell'articolo  precedente  si
applicano anche, ai trasporti di cui al presente articolo.