Art. 21.

  L'esercente  o  il  trasportatore  autorizzato di cui al precedente
articolo   deve  stipulare  un'assicurazione  fino  alla  concorrenza
dell'ammontare  previsto  dall'articolo  19  o fornire altra garanzia
finanziaria  ritenuta idonea con decreto del Ministro per l'industria
e per il commercio, sentita l'Avvocatura generale dello Stato.
  L'assicurazione  o garanzia data per un trasporto non puo' in alcun
caso essere sospesa prima che il trasporto abbia termine con la presa
in consegna da altro responsabile ai sensi della presente legge.
  L'assicurazione  o  garanzia  data  per  un  impianto nucleare puo'
essere  sospesa solo dopo un preavviso di almeno tre mesi notificato,
a  mezzo  di ufficiale giudiziario, al Ministro per l'industria e per
il commercio, il quale adotta i provvedimenti conseguenti.
  Gli  indennizzi  dovuti  in  base  alla  presente  legge  per danni
derivanti da incidenti nucleari non sono sequestrabili o pignorabili.