Art. 23.

  Le  azioni  per  il risarcimento dei danni alle cose e alle persone
dipendenti  da  incidenti  nucleari si prescrivono nel termine di tre
anni del giorno in cui la persona lesa abbia notizia del danno.
  Nessuna  azione  e'  proponibile  decorsi dieci anni dall'incidente
nucleare o da furti, perdite o abbandono delle sostanze nucleari.