Art. 24.

  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta del
Ministro  per  l'industria  e  per  il  commercio,  di concerto con i
Ministri  per la grazia e giustiziati e per il tesoro, entro tre anni
dall'entrata  in vigore della presente legge saranno emanate le norme
per la istituzione di un Fondo per assicurare un equo indennizzo alle
persone  danneggiate  da incidenti nucleari, per le quali il danno si
manifesti dopo il decorso di dieci anni dall'incidente nucleare.
  Le  dette  norme  dovranno  precisare  la misura dell'indennizzo, i
contributi  per  la  costituzione del Fondo, che saranno a carico sia
del   Tesoro   dello  Stato,  sia  degli  utilizzatori  dell'impianto
nucleare,    le   regole   di   procedura   per   la   corresponsione
dell'indennizzo.
  Il  detto Fondo potra' essere costituito presso un Ente pubblico di
assicurazione sociale.