Art. 11. Comitato per le pubblicazioni In seno al Consiglio e' costituito un Comitato per le pubblicazioni composto da: a) i due vice presidenti, il piu' anziano dei quali presiede; b) i componenti di diritto di cui al terzo comma dell'art. 5; c) tre consiglieri designati dal Consiglio. Del Comitato fa altresi' parte il capo dell'ufficio studi e pubblicazioni della Direzione generale degli archivi di Stato, che esercita anche le funzioni di segretario. E' compito del Comitato dare parere sulle pubblicazioni che sono edite a cura dell'Amministrazione degli archivi di Stato. Possono essere chiamate di volta in volta a partecipare alle sedute del Comitato, con voto consultivo, persone particolarmente esperte nelle materie da trattare, anche estranee al Consiglio. Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi.