Art. 11.
                    Comitato per le pubblicazioni

  In seno al Consiglio e' costituito un Comitato per le pubblicazioni
composto da:
    a) i due vice presidenti, il piu' anziano dei quali presiede;
    b) i componenti di diritto di cui al terzo comma dell'art. 5;
    c) tre consiglieri designati dal Consiglio.
  Del  Comitato  fa  altresi'  parte  il  capo  dell'ufficio  studi e
pubblicazioni  della  Direzione  generale degli archivi di Stato, che
esercita anche le funzioni di segretario.
  E'  compito  del  Comitato dare parere sulle pubblicazioni che sono
edite a cura dell'Amministrazione degli archivi di Stato.
  Possono essere chiamate di volta in volta a partecipare alle sedute
del  Comitato,  con  voto consultivo, persone particolarmente esperte
nelle materie da trattare, anche estranee al Consiglio.
  Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi.