Art. 13.
           Validita' delle adunanze e delle deliberazioni

  Per  la  validita'  delle adunanze del Consiglio, della Giunta, del
Comitato   per   le   pubblicazioni   e   della  Commissione  per  la
fotoriproduzione  dei documenti e' richiesta la presenza di almeno la
meta'  piu'  uno  dei  rispettivi  componenti.  Le  deliberazioni  si
adottano  a maggioranza assoluta di voti: in caso di parita', prevale
il  voto  del  presidente.  Le  deliberazioni  e i pareri concernenti
persone sono adottati a scrutinio segreto.
  Per  la  validita' delle deliberazioni della Giunta quando esercita
le attribuzioni di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 9 e'
necessaria la presenza di almeno i due terzi dei componenti.