Art. 13. Validita' delle adunanze e delle deliberazioni Per la validita' delle adunanze del Consiglio, della Giunta, del Comitato per le pubblicazioni e della Commissione per la fotoriproduzione dei documenti e' richiesta la presenza di almeno la meta' piu' uno dei rispettivi componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti: in caso di parita', prevale il voto del presidente. Le deliberazioni e i pareri concernenti persone sono adottati a scrutinio segreto. Per la validita' delle deliberazioni della Giunta quando esercita le attribuzioni di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 9 e' necessaria la presenza di almeno i due terzi dei componenti.