Art. 7.
                              Riunioni

  Il  Consiglio  superiore  degli  archivi  si  riunisce  in sessione
ordinaria  tre  volte l'anno all'inizio di ciascun quadrimestre, e in
sessione   straordinaria   ogni  qualvolta  il  Ministro  lo  ritenga
necessario  o  ne sia fatta motivata richiesta da almeno la meta' dei
consiglieri.
  In  una  delle  sessioni ordinarie vengono sottoposti all'esame del
Consiglio  la  relazione  annuale sull'attivita' dell'Amministrazione
degli  archivi  di  Stato, i programmi per l'ulteriore svolgimento di
essa e la situazione del personale.