Art. 7. Riunioni Il Consiglio superiore degli archivi si riunisce in sessione ordinaria tre volte l'anno all'inizio di ciascun quadrimestre, e in sessione straordinaria ogni qualvolta il Ministro lo ritenga necessario o ne sia fatta motivata richiesta da almeno la meta' dei consiglieri. In una delle sessioni ordinarie vengono sottoposti all'esame del Consiglio la relazione annuale sull'attivita' dell'Amministrazione degli archivi di Stato, i programmi per l'ulteriore svolgimento di essa e la situazione del personale.