Art. 27.
Dislocazione, composizione e votazione dei Consigli di leva di terra

  Il  numero,  le sedi ed il territorio di giurisdizione dei Consigli
di  leva  di  terra sono quelli stabiliti nella tabella allegato A al
presente decreto.
  I Consigli di leva sono composti:
    a) di un commissario di leva, presidente;
    b) di un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente, di grado
non inferiore a capitano, perito selettore attitudinale membro;
    c) di un ufficiale medico perito selettore attitudinale, membro;
    d)  di  un commissario di leva o di un ufficiale dell'Esercito in
servizio  permanente  o  dell'ausiliaria,  con funzioni di relatore e
segretario senza voto.
  In tempo di guerra, o in contingenze straordinarie, il Ministro per
la  difesa ha facolta' di disporre che la presidenza del Consiglio di
leva  sia assunta da personale non appartenente al ruolo organico dei
commissari di leva.
  Il  Consiglio,  con  l'assistenza  di un gruppo di periti selettori
attitudinali,  accerta  il  grado  di idoneita' somatica-funzionale e
psico-attitudinale  dei giovani all'impiego in incarichi del servizio
militare.
  Fanno  parte  di  detto  gruppo  di  periti,  ufficiali  medici  ed
ufficiali  delle  varie  armi  e  dei  servizi,  nel numero che sara'
determinato  dal  Ministro per la difesa in relazione all'entita' del
contingente che ogni Consiglio di leva deve annualmente esaminare.
  La  qualifica  di  perito  in  materia di selezione attitudinale e'
conferita  dal  Ministro  per  la  difesa  agli ufficiali che abbiano
superato apposito corso.
  Le  sedute  dei Consigli di leva sono pubbliche e vi partecipa, con
funzione consultiva, un ufficiale dei carabinieri.
  Interviene,  inoltre,  senza  diritto  a  voto, per ogni Comune, il
sindaco  o  un  suo  delegato,  assistito  dal  segretario  comunale,
nell'interesse dei suoi amministrati.
  Le  decisioni  del  Consiglio  di  leva sono prese a maggioranza di
voti.
  Eventuali  assenze, per legittimo impedimento, del presidente o dei
membri  del Consiglio di leva saranno ripianate, rispettivamente, con
l'impiego  di uno dei commissari di leva in servizio presso il locale
Ufficio  di  leva,  o  dal  capo  gruppo selettore, o dal capo nucleo
medico selettore.